18 dicembre 2009

Tardivo trasferimento residenza: decadenza agevolazione fiscale acquisto prima casa


Con sentenza della Corte di Cassazione n.24926 del 26 novembre 2009 viene stabilita la decadenza dell’agevolazione fiscale inerente la minore imposta di registro applicata all’acquisto della prima casa qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato non venga stabilita entro il termine stabilito dalla legge e, allo stesso tempo, non rileva la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa dell’acquirente.
I fatti
La vertenza riguarda il recupero da parte dell'agenzia delle Entrate dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro spettante per l'acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto dell'acquisto, entro il termine di decadenza di un anno (termine vigente all'epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, in prima istanza, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente, si legge testualmente nella sentenza "…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata".
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l'immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l'agenzia delle Entrate ha successivamente proposto ricorso per cassazione.
La successiva sentenza della Cassazione
Nel dispositivo si legge che il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall'acquisto
Il rispetto del predetto termine costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La pronuncia esprime l'orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell'agevolazione.

14 dicembre 2009

Gazzetta Ufficiale: pubblicate tabelle ACI 2010



Sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n.233 della Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre c.a. le tabelle, elaborate dall'Automobile Club d'Italia, utilizzate per determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private.
Tali tabelle devono essere predisposte dall'Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l'anno successivo
La previsione contenuta nell’articolo 51, comma 4 del Tuir regolamenta in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale) dello stesso Testo unico, regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Di particolare interesse risulta la lettera a) del comma 4 il quale stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
Ne deriva che, dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno (espresso in numero di giorni) durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare (quindi indipendentemente dal reale uso) in modo promiscuo il veicolo..
Nel caso opposto in cui il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per esclusivamente personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit.
Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

13 dicembre 2009

Operatore Qualificato: giurisprudenza

La sentenza n.12138 del 26 maggio 2009 della Corte di Cassazione ha fissato il concetto di operatore qualificato, al centro di numerose vertenze tra banche e imprese: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, si recita, è di per se valida ed esonera la banca da ogni verifica. A meno che la società non dimostri in giudizio che la discordanza tra la dichiarazione e la reale competenza ed esperienza era conosciuta o agevolmente conoscibile dall'intermediario. Le diverse Corti di merito hanno però finora dimostrato ancora una concezione differente della problematica.
Una prima linea (derivante da una sentenza del Tribunale di Torino) rigetta le domande risarcitorie di una Srl in quanto, nel corso della causa, la banca ha dimostrato che la cliente aveva già sottoscritto altri derivati per gestire il rischio di cambio euro/yen e che il firmatario legale rappresentante aveva competenza nel "meccanismo dei tassi". La società ricorrente non ha al contempo offerto prova contraria ossia la consapevolezza della banca della propria inesperienza in strumenti finanziari.
Ad esiti opposti è giunto il tribunale di Reggio Emilia il quale, con sentenza n. 1281 del 02 ottobre 2009, accoglie la domanda di una Srl che ha richiesto in giudizio al risoluzione dei contratti di swap ancora in corso per violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme di condotta. Il risultato giudiziario è stato quello di risolvere i contratti in corso, condannando la banca a risarcire all'impresa i flussi di cassa già pagati e ha dichiarato non dovuti quelli addebitati. In particolare, nel dispositivo, vengono evidenziati quali elementi devono essere provati in causa dalle imprese per invalidare la dichiarazione. Il Tribunale emiliano ritiene sufficiente, per giustificare la mancanza di competenza ed esperienza, il fatto che i titolari dell'azienda avessero la licenza elementare e media;il fatto che non vi fosse, all'interno della stessa, personale qualificato in materia finanziaria (l'esperienza deve essere specifica ossia riguardare proprio i prodotti sottoscritti); che la società fosse una microimpresa avente un oggetto sociale non finanziario. Inoltre si rileva che il tribunale ha ritenuta invalida la dichiarazione, anche se rilasciata su un foglio separato dal contratto quadro. L'importante sentenza inoltre ribadisce alcuni principi essenziali: a) la banca non può limitarsi a consegnare la documentazione informativa scritta ma deve concretamente mettere il cliente nella situazione di poter comprendere effettivamente ciò che sottoscrive b)è inadeguato lo swap( con scadenza a medio lungo termine) che viene stipulato a fronte di un indebitamento a breve termine c) la rinegoziazione di un derivato è sempre speculativa perchè posticipa una perdita, confidando in eventi futuri che possano ridurla oppure eliminarla.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

11 dicembre 2009

Privacy contribuenti: indicazioni garante

Prosegue l'azione del Garante privacy per la messa in sicurezza del sistema informativo del fisco. Importanti novità saranno applicate al servizio di riscossione a mezzo ruolo, . L'Autorità ha chiesto ad Agenzia delle Entrate, a Equitalia e alle società del gruppo Equitalia maggiori garanzie per i contribuenti, informazioni più chiare sull'uso dei dati personali, adozione di elevate misure di sicurezza, utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Le prescrizioni dell'Autorità tengono conto dei risultati di accertamenti ispettivi che hanno riguardato, oltre agli accessi all'anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali del servizio. Agenzia delle entrate, Equitalia e le società partecipate dovranno definire, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (accesso, rettifica, cancellazione dei dati ecc.). Un'informativa semplice e chiara che indichi, tra l'altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell'avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente.Nel sistema informativo dovranno essere contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti, conservati per periodi di tempo stabiliti a seconda delle esigenze. Agenzia delle entrate dovrà, infine, garantire elevate misure di sicurezza e predisporre procedure di controllo interno sugli accessi effettuati a fine di riscossione all'anagrafe tributaria, con particolare riguardo all'anagrafe dei rapporti bancari. Ciò anche in relazione agli accessi effettuati dagli enti locali, tramite società esterne, al fine di reperire informazioni per la riscossione delle proprie entrate. Analoghi controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei.

10 dicembre 2009

Il sequestro in caso di evasione


La Corte di Cassazione, con sentenza n.46855 del 09 dicembre ha disposto che non possono essere sottoposti alla misura cautelare finalizzata alla confìsca i beni acquistati prima della frode fiscale e del mancato pagamento delle imposte.
Infatti il disposto di ieri ha revocato il sequestro preventivo di un immobile acquistato, da un imprenditore imputato di evasione e frode fiscale, l'anno precedente il mancato pagamento dell'Iva.
I fatti:
L'appartamento era stato intestato alla figlia nel 2003. Il reato di evasione e frode fiscale era stato contestato in relazione all'anno di imposta 2004. Ma il Gip di Trento aveva disposto ugualmente la misura. In particolare l'immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Inutile la successiva richiesta di riesame presso il Tribunale di Trento.
Contro questa decisione l’imprenditore ha proposto ricorso alla Suprema corte ottenendo una vittoria piena. Infatti la terza sezione penale della Cassazione ha accolto i motivi presentati dalla difesa annullando senza rinvio il sequestro preventivo dell'immobile.
Citano testualmente i giudici: “Premesso che,in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego di denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo, ci andava escluso nel caso in esame perché la condotta criminosa è successiva all'acquisto dell'appartamento”. Infatti, l'immobile era stato acquistato dalla figlia, indicata come prestanome del padre, con assegni circolari emessi nel 2003 e nel 2004 su versamenti, per 150.000 euro, provenienti dall'imputato prima dell'anno accertato sicché non poteva sicuramente trattarsi d'immobile acquisito a mezzo dell'utile costituito dall'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni 2005 e 2006.

09 dicembre 2009

Gli studi di settore nella giurisprudenza comunitaria


L'Iva come strumento per ridimensionare gli studi di settore, attraverso la giurisprudenza comunitaria.
L'Associazione italiana dottori commercialisti (Adc) di Milano ha deliberato di predisporre di un dossier da inviare alla Commissione europea, per ottenere,utilizzando la leva della giurisdizione comunitaria, una modifica della valenza di questo strumento di accertamento presuntivo. Il fine è quello di minarne la valenza successivamente anche in sede di imposte dirette.
Il presidente della commissione Adc per l'esame della compatibilità comunitaria delle norme e prassi fiscali italiane, Joseph Holzmiller ritiene fondatamente che la giurisprudenza Ue “è costante nel ritenere che è vietata la presunzione di maggiori ricavi fondata su elementi di carattere generale e/o statistici, e non relativi alla posizione individuale”.
Gli avvisi di accertamento da studi di settore, anche se fondano la loro valenza sul possesso di beni onerosi gestionalmente, sono - secondo l'Adc - un esempio della generalizzazione non ammessa dall'Europa per quanto riguarda i ricavi. Semplici indicatori da redditometro (per esempio, un'auto costosa o un immobile di lusso) sono utilizzati per avvalorare i risultati di Gerico, venendo meno persino la regola che governa l'uso del redditometro: scostamenti del 25% per almeno due anni consecutivi del reddito accertato in modo sintetico rispetto all'imponibile dichiarato. Inoltre il presidente ricorda che “la Cassazione, in una relazione tematica ha ricostruito l'evoluzione degli studi: superata una prima fase in cui l'amministrazione finanziaria li considerava alla stregua di presunzioni legali relative, ora gli studi vengono apprezzati come presunzioni semplici da comprovare con altri elementi anche presuntivi purché gravi, precisi e concordanti, fatta salva, comunque, la prova contraria del contribuente".
Secondo Holzmiller, per ora almeno sul piano dell'Iva, “gli studi non possono che essere considerati strumenti di uso interno dell'amministrazione per selezionare i destinatari dei controlli. Priorità diviene l'applicazione corretta dei diritti dei contribuenti, secondo una linea di interpretazione consolidata della Corte Ue la quale, prevalendo sulle contrarie norme di diritto nazionale, non può essere derogata neppure per stringenti ragioni di gettito.”

08 dicembre 2009

Accertamenti immobiliari: valenza dei valori OMI


Negli accertamenti ìmmobiliari, dopo la Comunitaria 2008 (legge 88/2009), i valori Omi (quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio) sono stati retrocessi, da presunzione legale a meri indizi di evasione.
Il valore normale desumibile dalla banca dati Omi assume quindi unicamente il valore di un elemento indiziario di evasione che necessita, per poter essere validamente sostenuto, anche in un eventuale giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva
La presunzione semplice necessita infatti, per essere valida motivazione utilizzabile negli accertamenti immobiliari, anche dei requisiti della gravità, precisione e concordanza
Conseguentemente gli uffici hanno rafforzato il ricorso alle indagini finanziarie e alla verifica dei costi di costruzione
La diversa interpretazione del valore coinvolge sia il comparto dell'Iva e delle imposte dirette che quello dell'accertamento di valore delle imposte d'atto ed è diversa la stategia degli uffici a seconda del settore in cui l’accertamento sia effettuato.
Settore iva e imposte dirette.
In materia di cessioni immobiliari effettuate in regime d'impresa gli uffici periferici dell'agenzia delle entrate hanno affiancato, alle presunzioni semplici costituite dal valore normale Omi, altri elementi indiziari direttamente riconducibili alla teoria dei comportamenti antieconomici, ossia a quella generalmente conosciuta come teoria dell'abuso del diritto.
L’ufficio, una volta appurato che il valore dichiarato in atto dall'imprenditore cedente è inferiore a quello di mercato, constata che si è in presenza di un comportamento imprenditoriale contrario ai principi economici alla base del fine della costituzione di ogni impresa ossia la tendenza al profitto.
Esso, di conseguenza ,affianca alle risultanze dei valori normali Omi, anche altri elementi e indizi ,rifacendosi direttamente ai principi generali valevoli in materia di accertamento dei redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39 dpr 600/73) e di rettifica delle dichiarazioni Iva (art, 54 dpr 633/72).
Utilizzando tali principi normativi si potranno quindi utilizzare a supporto delle verifiche immobiliari le indagini finanziarie affinchè provare l'occultamento di corrispettivi di vendite immobiliari effettuate in regime d'impresa. Inoltre sono anche utilizzabili anche ulteriori elementi quali l'ammontare dei mutui erogati all'acquirente o l'analisi dei costi sostenuti dall'impresa per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile oggetto di vendita.
Diventa per ciò stesso molto probabile che il ricorso all’accertamento analitico e il ricorso alle indagini finanziarie, sia dovuto proprio agli scostamenti fra i valori dichiarati in atto e quelli normali Omi, i quali diventerebbero segnalazione di potenziale evasione.
Per quanto concerne la valutazione della valenza dell’entità del mutuo o dei finanziamenti accesi dall'acquirente, la dottrina ritiene che l'abrogazione della presunzione legale dei valori Omi operata dalla legge comunitaria 88/2009, abbia ridotto a mera presunzione semplice anche la previsione contenuta nel comma 23-bis dell'articolo 35 del dl 226/06 sulla base della quale «per i trasferimenti immobiliari oggetti a Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del dpr 633/72, terzo comma, ultimo periodo” “il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato”.
Tale disposizione infatti, pur non essendo stata esplicitamente abrogata dalla legge comunitaria 2008, contiene un esplicito riferimento a una disposizione, quella dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 54 del dpr 633/72, che è stata invece espunta dall'ordinamento proprio dall'intervento normativo comunitario.
Settore delle imposte d'atto (registro, ipotecarie, catastali).
Anche il comparto relativo all'accertamento delle imposte d'atte ha risentito direttamente della variazione di validità dei valori Omi da presunzioni legali a meri indizi di evasione.
In tale contesto si fa presente che, era dubbio che, anche prima dell'intervento legislativo,i valori Omi potessero avere la valenza di presunzioni legali.
In effetti l'unica conseguenza delle norme in materia di valore normale nell'ambito del testo unico del registro(dpr 181/86) non era stato quello di stabilire una presunzione legale basata sui valori desumibili dalla banca dati sui valori di mercato immobiliari ma quello, ancora vigente, di diminuire la possibilità delle parti di avvalersi della cosiddetta valutazione automatica, reinserendo di fatto l'accertamento di valore da parte degli uffici finanziari.
Quindi i valori desumibili dalla banca dati Omi costituiscono unicamente un riferimento utile ai fini della ricostruzione del valore venale di comune commercio del bene indicato nel primo comma dell'articolo 52 del dpr 181/86.
Si consideri inoltre che oltre alla presunzione semplice costituita dallo scostamento fra valore dichiarato in atto e valore normale Omi, gli uffici potranno utilizzare, per gli accertamenti di valore immobiliare, anche le stime redatte dagli uffici tecnici erariali (Ute) o da tecnici abilitati, i valori dichiarati dalle parti in atti non anteriori di oltre tre anni rispetto all'atto oggetto di rettifica che abbiano per oggetto gli stessi immobili o altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni, Oltre a questi elementi, espressamente indicati nell'articolo 51 del dpr 131/86, l'ufficio potrà inoltre avvalersi anche di altri indizi fra i quali, come già sopra riferito, ovviamente figurerà anche l'ammontare dei mutui o dei finanziamenti concessi alla parte acquirente.
Per quanto concerne la validità temporale della nuova norma comunitaria si ritiene che queste abbiano effetto retroattivo andando anche ad interessare fattispecie verificatesi anche anteriormente alla sua entrata in vigore (luglio 2009), ma ancora accertabili o già oggetto di accertamento non ancora divenute definitivo. Questo orientamento sembra trovare conferma anche presso la giurisdizione tributaria.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

06 dicembre 2009

Approfondimenti: l'arbitro bancario finanziario

L'arbitro bancario finanziario rappresenta il mediatore nelle liti tra banche e clienti : dai conti correnti ai mutui casa, dalla concessione di un fido all'applicazione di tassi ritenuti usurari.
L'arbitro, che è previsto dalla legge di riforma del risparmio, si occuperà di tutte le controversie attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie vigilate dalla Banca d'Italia in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro e senza limiti di importo se si chiede l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Il sistema è previsto dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed é disciplinato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009.

L'organismo è articolato sul territorio nazionale in 3 collegi indipendenti, che si occuperanno di controversie nelle quali il ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica composta da personale qualificato della Banca d'Italia.

Esso è operativo dal giorno 15 ottobre e attraverso il nuovo strumento si possono, inviare ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007.
Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni. C'è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all'Abf scaricando il modulo dal sito dell'organismo (arbitrobancariofinanziario.it).
Il ricorso all'arbitro puo' avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.

L'iter, dalla presentazione del ricorso fino all'adempimento da parte dell'intermediario dura al massimo 165 giorni. La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno alla reputazione. Per presentare il ricorso il cliente deve versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso viene accolto.
Sono soggetti alla decisione dell'Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

04 dicembre 2009

Bonus fiscale 55%

I dati relativi alle spese effettuate nel corso del 2009 vanno trasmessi entro il 31 marzo dell'anno prossimo
E' disponibile già dal 07 maggio sul sito dell'agenzia delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati.

Il modello va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale sono iniziati i lavori.
Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l'anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.

Se gli interventi proseguono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d'imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.

Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all'immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:

* riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro)
* interventi sull'involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
* interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
* interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).


È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione, in ogni caso, devono inviare all'Enea (acs.enea.it) la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo i dati indicati nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2007

Fonte: Tortelotti Fabrizio

03 dicembre 2009

Sanzioni professionista mancato invio dichiarazione dei redditi



Non è punibile il contribuente che sia incorso in violazioni imputabili al professionista, anche in mancanza di una sentenza penale definitiva a carico del professionista stesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 25136, conferma che l'esonero da sanzioni opera anche al di fuori della fattispecie disciplinata nell'articolo 1, legge 423/1995.
Nel caso in oggetto, un contribuente era rimasto vittima della condotta illecita del professionista incaricato della consulenza tributaria e contabile, il quale non aveva presentato la dichiarazione, né aveva provveduto a versare le imposte.
A fronte dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la parte ha chiesto l'esonero da sanzioni. Il Fisco ha però osservato che difettavano le condizioni previste all'articolo 1, della legge 423, che prevede l'annullamento delle sanzioni solo in presenza di sentenza di condanna irrevocabile.
La Cassazione ha osservato come la previsione richiamata dall'Amministrazione non esaurisca la casistica dell'esonero da sanzioni. In base all'articolo 6 del decreto legislativo 472/97, infatti, il contribuente non è punibile quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all'autorità giudiziaria. Poiché, in virtù del principio di non contestazione, risultava acclarato in atti che il soggetto passivo aveva presentato denuncia a carico del professionista, e poiché la disposizione del 1997 non richiede l'esistenza di un giudicato penale, le sanzioni sono state conseguentemente annullate

Fonte:"Il sole 24 ore" del 02 dicembre 2009

02 dicembre 2009

Rateazioni Equitalia

Equitalia ha attivato oggi un servizio per i contribuenti che già pagano a rate e hanno bisogno di sapere se possono ottenere la dilazione per altre cartelle di pagamento. Un’esigenza che ora può essere soddisfatta utlizzando il proprio personal computer.

Basta utilizzare i simulatori di calcolo disponibili sul sito della società di riscossione. Grazie a questi strumenti è possibile conoscere gli ulteriori piani di rateizzazione ottenibili anche quando si gode già del beneficio della dilazione.

In particolare, il debito relativo alle rate residue e non ancora scadute di programmi di dilazione già concessi va inserito, includendo anche interessi e mora, nella nuova casella “Debito non scaduto di precedenti rateizzazioni”, che si trova nella sezione “Rateazioni” dell’homepage.
Un’operazione che facilita la concessione di una nuova rateizzazione. La valutazione della posizione del contribuente in difficoltà, infatti, terrà conto in questo modo anche degli altri debiti ancora da saldare.

L'iniziativa – come si legge nel comunicato stampa diffuso da Equitalia - si propone di venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese che, in un momento di congiuntura economica sfavorevole, chiedono di poter pagare a rate i loro debiti. Sono 367.800 le rateazioni concesse nei primi dieci mesi del 2009, + 110% rispetto alle 174.400 pratiche registrate a fine 2008

Fonte: Tortelotti Fabrizio

01 dicembre 2009

Agevolazioni realizzazione investimenti produttivi

E'stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 28 novembre 2009 (http://www.zshare.net/download/69283171cbc0dd24/)il decreto emanato dal ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio scorso e concernente il nuovo regime di aiuti a favore della realizzazione di investimenti di tipo produttivo.
Questi ultimi concernono operazioni svolte nelle arre tecnologiche definite dall'efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile, dalle nuove tecnologie della vita e del made in italy e tecnolologie innovative per beni e attività culturali ed artistiche.
Viene agevolato lo sviluppo di imprese di nuova costituzione, l'industrializzazione di risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale,i programmi di investimento per il risparmio energetico e/o la riduzione delgi impatti ambientali delle unità produttive, il raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministero dello Sviluppo.
Inoltre i programmi di cui al decreto dovranno riferirsi solamente a ben specificate attività economiche identificate in: attività manifatturiere (sezione C come da classificazione ISTAT 2007);attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore; attività di servizi.
Sono ammesse all'agevolazione ministeriale anche le spese relative all'acquisto e alla costruzione di immobili, di macchinari, impianti e attrezzature varie, di investimenti necessari all'attività amministrativa dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione.
Per le sole PMI sono ammesse all'agevolazione anche le spese per consulenze connesse al programma di investimento.
La modalità operativa di concessione degli incentivi è sottoforma di conto impianti e /o in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia.




Fonte: Tortelotti Fabrizio