Le perdite su crediti devono essere dedotte nell’esercizio in cui si azzera il presumibile valore di realizzo del credito stesso, essendo emersi gli elementi “certi” e “precisi” della sua irrecuperabilità. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9218, depositata il 21 aprile 2011 con specifico riferimento a debitori non assoggettati a procedure concorsuali