Con Sentenza 13 aprile 2011, n. 15065, la Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto di non tenere in modo corretto scritture contabili, anche non obbligatorie (come le schede di mastro), può configurare reato di bancarotta documentale in capo all'amministratore dell'azienda fallita.
Infatti, tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, sia obbligatorie che facoltative, possono essere oggetto materiale del reato.
