Il ministero dell'Economia e delle finanze con una circolare a commento delle misure antiriciclaggio introdotte dall'articolo 20 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 chiarisce che non saranno applicate sanzioni per le violazioni che riguardano operazioni di valore compreso tra 5mila e 12.500 euro e che hanno per oggetto il trasferimento di contanti, libretti al portatore e assegni effettuati tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, la cosiddetta manovra d'estate) e il 15 giugno 2010.
La circolare poi evidenzia i casi in cui è possibile l’utilizzo del contante per trasferimenti inferiori a 5.000 euro, ricordando che non è consentito frazionare artificiosamente gli importi per cercare di eludere la legge
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05 agosto 2010
Dal 2011 cedolare secca del 20% sugli affitti
Con un decreto attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva dei comuni è stata introdotta una cedolare secca facoltativa sugli affitti delle case. L’aliquota unica che scatterà il 1° gennaio 2011 sui contratti di locazione sarà al 20% e non più al 25%, come era stato previsto in una prima ipotesi. I proprietari di immobili concessi in locazione ad uso abitativo potranno quindi scegliere se applicare la nuova cedolare secca o se continuare a seguire le regole di tassazione attuali
03 agosto 2010
Non possibile la detrazione degli interessi passivi in presenza di contributo statale
Con la risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni sul trattamento fiscale degli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. In particolare, viene chiarito che gli interessi passivi che non sono detratti poiché coperti da contributo regionale e quindi non a carico, possono essere portati in detrazione nel periodo d’imposta in cui il sussidio è stato restituito, per verificata carenza dei requisiti del beneficiario
01 agosto 2010
Per il 36 e il 55% ritenuta al netto dell'iva
Con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per l’uso della ritenuta del 10% sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. In particolare, viene chiarito che la ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici che consentono la detrazione del 36% e 55% va calcolata sull’importo del pagamento al netto dell’Iva considerata forfettariamente del 20%. Poiché la ritenuta va applicata sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, il documento di prassi odierno precisa che in sede di prima applicazione della norma non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma
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