IRAP
Con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicazione dell’Irap per i promotori finanziari e gli agenti di commercio. A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione del 26 maggio 2009 e dopo il pressing delle associazioni di categoria, le Entrate aprono la possibilità dell’esonero dall’Irap anche per le micro-imprese che dichiarano un reddito d’impresa, ma sono sprovvisti di autonoma organizzazione. Di conseguenza, ai fini dell’assoggettamento al tributo delle attività di cui all’articolo 2195 del c.c. è necessaria la valutazione, caso per caso, dell’esistenza dell’autonoma organizzazione
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31 maggio 2010
30 maggio 2010
INFO 28 MAGGIO 2010
730/2010: DETRAZIONE 55%
I contribuenti che entro il 31 maggio 2010 devono presentare il modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche se il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea è errato e la correzione non è ancora stata presentata. Il cittadino può esibire, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si evidenziano le modifiche effettuate. Questo è quanto affermato con la risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate prevede le nuove modalità a cui attenersi per usufruire della detrazione del 55%
I contribuenti che entro il 31 maggio 2010 devono presentare il modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche se il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea è errato e la correzione non è ancora stata presentata. Il cittadino può esibire, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si evidenziano le modifiche effettuate. Questo è quanto affermato con la risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate prevede le nuove modalità a cui attenersi per usufruire della detrazione del 55%
27 maggio 2010
INFO 27 MAGGIO 2010
IVA
L’articolo 73 del D.P.R. 633/72 prevede un particolare metodo di liquidazione dell’Iva che consente, alle società appartenenti ad un gruppo, di compensare i crediti e i debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva. Nel nuovo modello VR/2010 è previsto quest’anno una nuova sezione, la numero 4, per consentire la presentazione dell’istanza di rimborso ai soggetti che al momento del loro ingresso nell’Iva del gruppo, disponevano di un credito che non hanno potuto trasferire alla liquidazione del gruppo. Tuttavia, tali società sono andate incontro ad alcune difficoltà tecniche, che possono essere superate indicando nella sezione 1 del modello VR i dati dei crediti e dei debiti maturati dalla società nel 2009
L’articolo 73 del D.P.R. 633/72 prevede un particolare metodo di liquidazione dell’Iva che consente, alle società appartenenti ad un gruppo, di compensare i crediti e i debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva. Nel nuovo modello VR/2010 è previsto quest’anno una nuova sezione, la numero 4, per consentire la presentazione dell’istanza di rimborso ai soggetti che al momento del loro ingresso nell’Iva del gruppo, disponevano di un credito che non hanno potuto trasferire alla liquidazione del gruppo. Tuttavia, tali società sono andate incontro ad alcune difficoltà tecniche, che possono essere superate indicando nella sezione 1 del modello VR i dati dei crediti e dei debiti maturati dalla società nel 2009
26 maggio 2010
INFO 26 MAGGIO 2010
ICI
Con la sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010, la Cassazione ha affermato che il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale. Peraltro, per i giudici non conta che gli immobili distintamente iscritti in catasto, siano di proprietà di soggetti diversi. Tuttavia, la tesi dei giudici si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 6/2002
RISCOSSIONE
La legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto incentivi (dl n. 40/2010) è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” il 25 maggio 2010 e contiene importanti novità in tema di riscossione per i contribuenti e gli enti locali. In particolare, a partire dal 2011, le società partecipate da Equitalia potranno gestire la riscossione spontanea e coattiva delle entrate di comuni e province, solo a seguito di una procedura a evidenza pubblica. La legge stabilisce, inoltre, che l’agente di riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del debitore per somme a ruolo complessivamente inferiori a 8mila euro
Con la sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010, la Cassazione ha affermato che il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale. Peraltro, per i giudici non conta che gli immobili distintamente iscritti in catasto, siano di proprietà di soggetti diversi. Tuttavia, la tesi dei giudici si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 6/2002
RISCOSSIONE
La legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto incentivi (dl n. 40/2010) è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” il 25 maggio 2010 e contiene importanti novità in tema di riscossione per i contribuenti e gli enti locali. In particolare, a partire dal 2011, le società partecipate da Equitalia potranno gestire la riscossione spontanea e coattiva delle entrate di comuni e province, solo a seguito di una procedura a evidenza pubblica. La legge stabilisce, inoltre, che l’agente di riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del debitore per somme a ruolo complessivamente inferiori a 8mila euro
25 maggio 2010
INFO 25 MAGGIO 2010
IRAP
La professione di revisore contabile non rientra nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Questo è quanto affermato con la sentenza n. 4/1/2010, emessa dalla prima sezione Ctp di Novara. L’attività di revisore contabile, secondo i giudici provinciali, infatti, non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap e, pertanto, rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale
La professione di revisore contabile non rientra nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Questo è quanto affermato con la sentenza n. 4/1/2010, emessa dalla prima sezione Ctp di Novara. L’attività di revisore contabile, secondo i giudici provinciali, infatti, non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap e, pertanto, rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale
24 maggio 2010
INFO 24 MAGGIO 2010
UNICO 2010
Per compilare il quadro B all’interno dell’Unico PF 2010 sono stati introdotti nuovi codici di utilizzo per chi deve dichiarare i redditi dei fabbricati: dalle portinerie alle abitazioni date in uso gratuito ai familiari. Se si possiede un immobile all’estero non affittato, invece, i soggetti sono tenuti a dichiarare tali fabbricati e compilare il modulo RW. In questo caso, il modulo RW potrà essere presentato assieme al frontespizio cartaceo del modello Unico agli uffici postali entro il 30 giugno 2010
IVA PRESTAZIONI VITTO E ALLOGGIO
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2010 ha fornito varie delucidazioni in merito alla deducibilità dell’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per mancata richiesta della fattura. In particolare, si afferma che tale mancata richiesta risponde ad una scelta di convenienza economica finalizzata alla semplificazione amministrativa, per cui ai fini fiscali, l’importo dell’imposta può essere dedotto dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Conseguentemente, ai fini Ires/Irpef la deduzione avviene sul 75% del totale dello scontrino o della ricevuta fiscale
Per compilare il quadro B all’interno dell’Unico PF 2010 sono stati introdotti nuovi codici di utilizzo per chi deve dichiarare i redditi dei fabbricati: dalle portinerie alle abitazioni date in uso gratuito ai familiari. Se si possiede un immobile all’estero non affittato, invece, i soggetti sono tenuti a dichiarare tali fabbricati e compilare il modulo RW. In questo caso, il modulo RW potrà essere presentato assieme al frontespizio cartaceo del modello Unico agli uffici postali entro il 30 giugno 2010
IVA PRESTAZIONI VITTO E ALLOGGIO
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2010 ha fornito varie delucidazioni in merito alla deducibilità dell’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per mancata richiesta della fattura. In particolare, si afferma che tale mancata richiesta risponde ad una scelta di convenienza economica finalizzata alla semplificazione amministrativa, per cui ai fini fiscali, l’importo dell’imposta può essere dedotto dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Conseguentemente, ai fini Ires/Irpef la deduzione avviene sul 75% del totale dello scontrino o della ricevuta fiscale
21 maggio 2010
INFO 21 MAGGIO 2010
INTERESSI PASSIVI
Con la sentenza n. 12246/2010, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa va riconosciuta a prescindere dalla loro inerenza a costi specifici e funzionali all’attività dell’impresa. In questo senso si era espressa anche la sentenza n. 1465/2010, che affermava che è precluso all’amministrazione finanziaria e all’imprenditore dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi. Questi, infatti, devono essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata
Con la sentenza n. 12246/2010, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa va riconosciuta a prescindere dalla loro inerenza a costi specifici e funzionali all’attività dell’impresa. In questo senso si era espressa anche la sentenza n. 1465/2010, che affermava che è precluso all’amministrazione finanziaria e all’imprenditore dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi. Questi, infatti, devono essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata
20 maggio 2010
INFO 20 MAGGIO 2010
IVA SPESE VITTO E ALLOGGIO
L’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo, se inerente all’attività d’impresa o professionale. In questo senso si è esposta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio, chiarendo che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap
CASSAZIONE
Con la sentenza n. 10802 del 5 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice tributario non può rilevare il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento se il contribuente non lo contesta. Nella fattispecie è stata respinta la richiesta di un contribuente, che non aveva contestato la carenza di motivazione della pretesa tributaria, ma aveva contestato l’inadeguatezza degli elementi indiziari a base dell’accertamento e l’illegittimità del metodo induttivo
L’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo, se inerente all’attività d’impresa o professionale. In questo senso si è esposta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio, chiarendo che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap
CASSAZIONE
Con la sentenza n. 10802 del 5 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice tributario non può rilevare il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento se il contribuente non lo contesta. Nella fattispecie è stata respinta la richiesta di un contribuente, che non aveva contestato la carenza di motivazione della pretesa tributaria, ma aveva contestato l’inadeguatezza degli elementi indiziari a base dell’accertamento e l’illegittimità del metodo induttivo
19 maggio 2010
FALSA FATTURAZIONE
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 afferma che le fatture emesse a nome di un soggetto differente da quello reale (soggettivamente inesistente), se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario. Nella fattispecie viene accolta la richiesta di un professionista odontoiatra, che aveva messo a disposizione di un altro soggetto (non abilitato) il proprio studio nell’esercizio abusivo della sua professione. Secondo la Cassazione il professionista viene considerato responsabile penalmente solo nel caso in cui il suo comportamento è caratterizzato dal dolo
REDDITI COLLABORATORI SPORTIVI
Con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicazione di alcuni regimi di favore riservati agli enti sportivi dilettantistici. In particolare, è stato chiarito che gli sconti Irpef previsti dagli art. 69, comma 2 del TUIR e 25, comma 1 della legge 133/1999, relativi ai compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sono estesi anche in relazione alle specifiche attività (formazione, didattica, preparazione e assistenza). Di conseguenza, la tassazione agevolata spetta anche a chi percepisce compensi non in funzione della realizzazione diretta dell’evento, ma in funzione coadiuvante e propedeutica
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 afferma che le fatture emesse a nome di un soggetto differente da quello reale (soggettivamente inesistente), se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario. Nella fattispecie viene accolta la richiesta di un professionista odontoiatra, che aveva messo a disposizione di un altro soggetto (non abilitato) il proprio studio nell’esercizio abusivo della sua professione. Secondo la Cassazione il professionista viene considerato responsabile penalmente solo nel caso in cui il suo comportamento è caratterizzato dal dolo
REDDITI COLLABORATORI SPORTIVI
Con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicazione di alcuni regimi di favore riservati agli enti sportivi dilettantistici. In particolare, è stato chiarito che gli sconti Irpef previsti dagli art. 69, comma 2 del TUIR e 25, comma 1 della legge 133/1999, relativi ai compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sono estesi anche in relazione alle specifiche attività (formazione, didattica, preparazione e assistenza). Di conseguenza, la tassazione agevolata spetta anche a chi percepisce compensi non in funzione della realizzazione diretta dell’evento, ma in funzione coadiuvante e propedeutica
18 maggio 2010
INFO 18 MAGGIO 2010
OPERE D'ARTE
Le opere d’arte, d’antiquariato e di collezione, importate in Italia da uno Stato membro, scontano l’aliquota Iva del 10% anche se non rientrano nella categoria di beni per i quali viene rilasciata la certificazione del ministero dei Beni culturali (in base a d.lgs. 42/2004). In questo senso si è esposta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 24/E del 17 maggio, chiarendo che per determinare l’aliquota Iva da applicare alle importazioni di opere d’arte, non rientranti nella categoria disciplinata dal d.lgs. 42/2004, occorre fare riferimento ai codici di nomenclatura combinata, senza che sia perciò necessario il rilascio della certificazione dei Beni culturali. Invece, per i beni muniti di attestazione, gli uffici doganali devono verificare, ai fini dell’applicazione dell’iva ridotta, che le opere rientrino nella tabella allegata al D.L. 41/1995
DICHIARAZIONI 2010
Con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla detraibilità del 19% delle spese sanitarie. In particolare, è stato chiarito che è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Inoltre, si precisa che non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, in quanto la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero AIC riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie
LAVORI DI MANUTENZIONE
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 18/2010, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 37 del 17 maggio 2010 chiarisce che i lavori di manutenzione dei beni mobili, effettuati nei confronti delle imprese, in quanto prestazioni generiche, si considerano effettuati nel territorio italiano se il committente è stabilito in Italia, al contrario sono fuori campo iva se il committente è residente all’estero
Le opere d’arte, d’antiquariato e di collezione, importate in Italia da uno Stato membro, scontano l’aliquota Iva del 10% anche se non rientrano nella categoria di beni per i quali viene rilasciata la certificazione del ministero dei Beni culturali (in base a d.lgs. 42/2004). In questo senso si è esposta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 24/E del 17 maggio, chiarendo che per determinare l’aliquota Iva da applicare alle importazioni di opere d’arte, non rientranti nella categoria disciplinata dal d.lgs. 42/2004, occorre fare riferimento ai codici di nomenclatura combinata, senza che sia perciò necessario il rilascio della certificazione dei Beni culturali. Invece, per i beni muniti di attestazione, gli uffici doganali devono verificare, ai fini dell’applicazione dell’iva ridotta, che le opere rientrino nella tabella allegata al D.L. 41/1995
DICHIARAZIONI 2010
Con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla detraibilità del 19% delle spese sanitarie. In particolare, è stato chiarito che è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Inoltre, si precisa che non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, in quanto la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero AIC riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie
LAVORI DI MANUTENZIONE
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 18/2010, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 37 del 17 maggio 2010 chiarisce che i lavori di manutenzione dei beni mobili, effettuati nei confronti delle imprese, in quanto prestazioni generiche, si considerano effettuati nel territorio italiano se il committente è stabilito in Italia, al contrario sono fuori campo iva se il committente è residente all’estero
17 maggio 2010
INFO 17 MAGGIO 2010
DICHIARAZIONI 2010
Per le società di capitali, con l’approvazione del bilancio partono i conteggi delle imposte. Nella compilazione di Unico 2010, i costi derivanti da comportamenti illeciti che riguardano le sanzioni penali sono sempre indeducibili. Con riferimento, invece, alle sanzioni civili o amministrativi, la deducibilità di tali oneri dipende dal rispetto del principio dell’inerenza, in base a quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008)
IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO
La risoluzione n. 12115, del 15 febbraio 2010 della Dre Lombardia, ha chiarito che gli immobili detenuti all’estero e ivi soggetti a tassazione, concessi in locazione, costituiscono reddito imponibile in Italia per un importo pari alla differenza tra il valore dell’affitto e le spese deducibili secondo la legislazione locale. Pertanto nel quadro RL dovrà essere indicato l’ammontare di imponibile al netto delle spese sostenute nel paese estero
IRAP
L’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le imprese ed i professionisti, è ammesso in deduzione dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
REDDITOMETRO
Per il nuovo redditometro, le associazioni di categoria e i professionisti sono stati convocati dall’Agenzia delle Entrate per il 18 maggio 2010. Una delle principali novità, in fase di discussione, potrebbe essere l’individuazione di una modalità completamente diversa per il calcolo del reddito presunto. Tale reddito sarà individuato non con un valore puntuale, ma all’interno di un intervallo di confidenza personalizzato per il singolo contribuente e con un percorso reso più “trasparente”, in modo da dare agli interessati la possibilità di sostenere il contraddittorio con gli uffici delle Entrate
Per le società di capitali, con l’approvazione del bilancio partono i conteggi delle imposte. Nella compilazione di Unico 2010, i costi derivanti da comportamenti illeciti che riguardano le sanzioni penali sono sempre indeducibili. Con riferimento, invece, alle sanzioni civili o amministrativi, la deducibilità di tali oneri dipende dal rispetto del principio dell’inerenza, in base a quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008)
IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO
La risoluzione n. 12115, del 15 febbraio 2010 della Dre Lombardia, ha chiarito che gli immobili detenuti all’estero e ivi soggetti a tassazione, concessi in locazione, costituiscono reddito imponibile in Italia per un importo pari alla differenza tra il valore dell’affitto e le spese deducibili secondo la legislazione locale. Pertanto nel quadro RL dovrà essere indicato l’ammontare di imponibile al netto delle spese sostenute nel paese estero
IRAP
L’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le imprese ed i professionisti, è ammesso in deduzione dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
REDDITOMETRO
Per il nuovo redditometro, le associazioni di categoria e i professionisti sono stati convocati dall’Agenzia delle Entrate per il 18 maggio 2010. Una delle principali novità, in fase di discussione, potrebbe essere l’individuazione di una modalità completamente diversa per il calcolo del reddito presunto. Tale reddito sarà individuato non con un valore puntuale, ma all’interno di un intervallo di confidenza personalizzato per il singolo contribuente e con un percorso reso più “trasparente”, in modo da dare agli interessati la possibilità di sostenere il contraddittorio con gli uffici delle Entrate
13 maggio 2010
INFO 13 MAGGIO 2010
5 PER MILLE 2010
Sono più di 55mila i possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille compiute nella dichiarazione dei redditi 2010. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12 maggio 2010. La platea dei destinatari riguarda gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, gli enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco
Sono più di 55mila i possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille compiute nella dichiarazione dei redditi 2010. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12 maggio 2010. La platea dei destinatari riguarda gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, gli enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco
12 maggio 2010
INFO 12 MAGGIO 2010
DICHIARAZIONI 2009
Le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre dell’anno 2009, per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +, possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi nella misura del 20% a condizione che tali acquisti siano finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Può essere incluso nel novero delle spese, anche quelle relative al montaggio e al trasporto dei mobili stessi
CASSAZIONE
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11423 dell’11 maggio 2010 dichiara che la mancata risposta del contribuente ad un questionario inviato dall’ufficio, non legittima quest’ultimo a procedere all’accertamento induttivo sulla base della sola omissione del contribuente, purché ciò sia avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 25 L. 28/1999
Le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre dell’anno 2009, per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +, possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi nella misura del 20% a condizione che tali acquisti siano finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Può essere incluso nel novero delle spese, anche quelle relative al montaggio e al trasporto dei mobili stessi
CASSAZIONE
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11423 dell’11 maggio 2010 dichiara che la mancata risposta del contribuente ad un questionario inviato dall’ufficio, non legittima quest’ultimo a procedere all’accertamento induttivo sulla base della sola omissione del contribuente, purché ciò sia avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 25 L. 28/1999
11 maggio 2010
INFO 11 MAGGIO 2010
PREAVVISO DI FERMO
Il preavviso del fermo auto è sempre impugnabile. Anche quando si tratta di obbligazioni di natura extra tributaria, come ad esempio le multe, i canoni o le iscrizioni agli ordini professionali.
A stabilirlo è la Cassazione sezioni unite, relatore Vincenzo Carbone, con la sentenza n. 11087/10 che arriva come corollario a una precedente pronuncia delle sezioni unite che aveva stabilito lo stesso orientamento ma per i debiti tributari
Il preavviso del fermo auto è sempre impugnabile. Anche quando si tratta di obbligazioni di natura extra tributaria, come ad esempio le multe, i canoni o le iscrizioni agli ordini professionali.
A stabilirlo è la Cassazione sezioni unite, relatore Vincenzo Carbone, con la sentenza n. 11087/10 che arriva come corollario a una precedente pronuncia delle sezioni unite che aveva stabilito lo stesso orientamento ma per i debiti tributari
10 maggio 2010
INFO 10 MAGGIO 2010
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In caso di disallineamenti tra valori fiscali e contabili deve essere compilato il quadro RV di Unico SC 2010. Nella prima sezione del quadro sussiste l’obbligo di annotare la causale, tra le cinque opzioni previste, che ha generato il disallineamento dei valori. Nella seconda sezione, invece, devono essere fornite le informazioni relative alle operazioni di fusione e scissione che nel mod. unico 2009 erano previste nei quadri RC ed RR, da quest’anno aboliti
RITENUTE STUDIO ASSOCIATO
Con la circolare n. 12/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni in merito alla possibilità di scambiare il credito delle ritenute tra soci e l’associazione professionale. In particolare, le ritenute attribuite dalle società ai soci o associati delle società, in base all’articolo 5 del TUIR, possono essere nuovamente riattribuite alle stesse società, quando eccedono il debito IRPEF dei soci. L’uso in compensazione è possibile, però, solo dopo aver ricevuto, attraverso un documento con data certa (ad esempio PEC), l’assenso preventivo dal socio alla riattribuzione delle ritenute eccedenti
In caso di disallineamenti tra valori fiscali e contabili deve essere compilato il quadro RV di Unico SC 2010. Nella prima sezione del quadro sussiste l’obbligo di annotare la causale, tra le cinque opzioni previste, che ha generato il disallineamento dei valori. Nella seconda sezione, invece, devono essere fornite le informazioni relative alle operazioni di fusione e scissione che nel mod. unico 2009 erano previste nei quadri RC ed RR, da quest’anno aboliti
RITENUTE STUDIO ASSOCIATO
Con la circolare n. 12/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni in merito alla possibilità di scambiare il credito delle ritenute tra soci e l’associazione professionale. In particolare, le ritenute attribuite dalle società ai soci o associati delle società, in base all’articolo 5 del TUIR, possono essere nuovamente riattribuite alle stesse società, quando eccedono il debito IRPEF dei soci. L’uso in compensazione è possibile, però, solo dopo aver ricevuto, attraverso un documento con data certa (ad esempio PEC), l’assenso preventivo dal socio alla riattribuzione delle ritenute eccedenti
05 maggio 2010
INFO 05 MAGGIO 2010
PERDITE SU CREDITI
Nei bilanci del 2009, per effetto della crisi economica, sono fortemente aumentate le svalutazioni di crediti e le sopravvenienze passive a fronte di abbuoni o sconti concessi a sostegno della clientela in difficoltà. Fiscalmente, le perdite sui crediti sono quelle derivanti dall’insolvenza del cliente, la cui rilevazione comporta il preventivo utilizzo del fondo accantonato di anno in anno ai sensi dell’articolo 106 del Tuir. La deduzione fiscale è consentita come perdita solo se risulta da elementi certi e precisi, alla stregua di una procedura concorsuale. La deduzione della sopravvenienza, invece, avviene senza interessare il fondo svalutazione crediti, ma richiede che venga giustificata l’inerenza dell’onere
REVISIONE
Il d.lgs. 39/2010 stabilisce che nelle s.r.l. la competenza per la nomina del collegio sindacale spetta all’assemblea e che, in caso di inerzia, qualsiasi interessato può richiedere l’intervento del tribunale per l’attribuzione dell’incarico. L’ assemblea deve determinare anche il compenso per l’attività esercitata dal revisore, mentre la determinazione del corrispettivo per attività diversa dalla revisione legale spetta al consiglio di amministrazione
Nei bilanci del 2009, per effetto della crisi economica, sono fortemente aumentate le svalutazioni di crediti e le sopravvenienze passive a fronte di abbuoni o sconti concessi a sostegno della clientela in difficoltà. Fiscalmente, le perdite sui crediti sono quelle derivanti dall’insolvenza del cliente, la cui rilevazione comporta il preventivo utilizzo del fondo accantonato di anno in anno ai sensi dell’articolo 106 del Tuir. La deduzione fiscale è consentita come perdita solo se risulta da elementi certi e precisi, alla stregua di una procedura concorsuale. La deduzione della sopravvenienza, invece, avviene senza interessare il fondo svalutazione crediti, ma richiede che venga giustificata l’inerenza dell’onere
REVISIONE
Il d.lgs. 39/2010 stabilisce che nelle s.r.l. la competenza per la nomina del collegio sindacale spetta all’assemblea e che, in caso di inerzia, qualsiasi interessato può richiedere l’intervento del tribunale per l’attribuzione dell’incarico. L’ assemblea deve determinare anche il compenso per l’attività esercitata dal revisore, mentre la determinazione del corrispettivo per attività diversa dalla revisione legale spetta al consiglio di amministrazione
04 maggio 2010
INFO 04 MAGGIO 2010
RAVVEDIMENTO BONUS 55%
I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, dovevano inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno scorso. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro
LIBRO DEL REVISORE
Il d.lgs. 39/2010 ha abolito il registro del revisore imponendo come nuovo obbligo, in capo al revisore, la conservazione per dieci anni dei documenti relativi alla sua attività. L’Assonime, a tal proposito, osserva che mentre il registro era di proprietà della società revisionata, i documenti di lavoro sono del professionista incaricato alla revisione. Secondo l’Assonime, quindi, la nuova norma comporta l’inaccessibilità per i soci, amministratori e terzi alle informazioni contenute nei documenti e nelle carte di lavoro del revisore
I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, dovevano inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno scorso. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro
LIBRO DEL REVISORE
Il d.lgs. 39/2010 ha abolito il registro del revisore imponendo come nuovo obbligo, in capo al revisore, la conservazione per dieci anni dei documenti relativi alla sua attività. L’Assonime, a tal proposito, osserva che mentre il registro era di proprietà della società revisionata, i documenti di lavoro sono del professionista incaricato alla revisione. Secondo l’Assonime, quindi, la nuova norma comporta l’inaccessibilità per i soci, amministratori e terzi alle informazioni contenute nei documenti e nelle carte di lavoro del revisore
03 maggio 2010
INFO 03 MAGGIO 2010
TREMONTI-TER
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono usufruire della deduzione del 50% sugli acquisti di macchinari rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati entro il 30 giugno. Condizione fondamentale per usufruire del bonus è che la consegna del bene o, se successivo, il momento traslativo della sua proprietà, avvenga entro il 30 giugno
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono usufruire della deduzione del 50% sugli acquisti di macchinari rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati entro il 30 giugno. Condizione fondamentale per usufruire del bonus è che la consegna del bene o, se successivo, il momento traslativo della sua proprietà, avvenga entro il 30 giugno
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