ACCESSI GUARDIA DI FINANZA
La sentenza di Cassazione n. 10137 del 28 aprile 2010 afferma che i documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante gli accessi e ispezioni presso locali di terzi, estranei all’impresa oggetto di sopralluogo, non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento se tali perlustrazioni sono avvenute senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In caso contrario l’atto impositivo è nullo. In questo modo la pronuncia della Cassazione consolida l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, rispettoso delle norme previste dallo Statuto del Contribuente
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30 aprile 2010
29 aprile 2010
INFO 29 APRILE 2010
DECRETO INCENTIVI
Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari
Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari
28 aprile 2010
INFO 28 APRILE 2010
ACCERTAMENTO
Nel 2009 è cresciuto il numero di accertamenti sintetici. Grazie a questo strumento che consente di verificare l'effettiva capacità contributiva a fronte di alcuni elementi presuntivi di reddito, la Guardia di Finanza è riuscita a scovare 7.513 evasori totali che nel 2009 non hanno dichiarato basi imponibili per 13,7 miliardi di euro. L’attività della Gdf si è mossa a partire dall’analisi economica del territorio e del rischio, condotta attraverso l’interrogazione delle banche dati. L'azione di controllo costante e capillare sul territorio si è concretizzata con accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva, Irap, tasse automobilistiche, Tosap, Tarsu e Tia
INTRASTAT
Scade il 4 maggio prossimo il termine dilatorio di 60 giorni per l’esecuzione dell’adempimento, che la circolare n. 14/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in base allo statuto del contribuente. Anche se la circolare si riferisce espressamente ai soli elenchi di gennaio, il termine dovrebbe valere anche per quelli di febbraio e marzo, nonché per quelli del primo trimestre 2010. Fino al 30 aprile gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in tal caso il termine di presentazione è anticipato al giorno 20
Nel 2009 è cresciuto il numero di accertamenti sintetici. Grazie a questo strumento che consente di verificare l'effettiva capacità contributiva a fronte di alcuni elementi presuntivi di reddito, la Guardia di Finanza è riuscita a scovare 7.513 evasori totali che nel 2009 non hanno dichiarato basi imponibili per 13,7 miliardi di euro. L’attività della Gdf si è mossa a partire dall’analisi economica del territorio e del rischio, condotta attraverso l’interrogazione delle banche dati. L'azione di controllo costante e capillare sul territorio si è concretizzata con accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva, Irap, tasse automobilistiche, Tosap, Tarsu e Tia
INTRASTAT
Scade il 4 maggio prossimo il termine dilatorio di 60 giorni per l’esecuzione dell’adempimento, che la circolare n. 14/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in base allo statuto del contribuente. Anche se la circolare si riferisce espressamente ai soli elenchi di gennaio, il termine dovrebbe valere anche per quelli di febbraio e marzo, nonché per quelli del primo trimestre 2010. Fino al 30 aprile gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in tal caso il termine di presentazione è anticipato al giorno 20
27 aprile 2010
INFO 27 APRILE 2010
IRAP ENTI CREDITIZI
Gli operatori del settore finanziario e creditizio, seppur non obbligati a redigere i propri bilanci sulla base degli schemi e delle istruzioni impartite dalla banca d’Italia in seguito all’ingresso degli Ias nei sistemi di contabilità, per determinare la base imponibile Irap devono seguire le stesse regole dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali. Per un calcolo corretto, gli stessi operatori devono riclassificare il bilancio in base a quanto previsto nel decreto Irap (articolo 6, Dlgs 446/1997). Questa è quanto emerge dalla risoluzione n. 33/E del 26 aprile 2010 da parte dell’Agenzia delle Entrate
Gli operatori del settore finanziario e creditizio, seppur non obbligati a redigere i propri bilanci sulla base degli schemi e delle istruzioni impartite dalla banca d’Italia in seguito all’ingresso degli Ias nei sistemi di contabilità, per determinare la base imponibile Irap devono seguire le stesse regole dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali. Per un calcolo corretto, gli stessi operatori devono riclassificare il bilancio in base a quanto previsto nel decreto Irap (articolo 6, Dlgs 446/1997). Questa è quanto emerge dalla risoluzione n. 33/E del 26 aprile 2010 da parte dell’Agenzia delle Entrate
26 aprile 2010
INFO 26 APRILE 2010
IMPOSTA DI REGISTRO
Se il valore di mercato è più elevato del prezzo dichiarato, l’ufficio può disconoscere la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, l’ufficio può anche irrogare una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986)
AGEVOLAZIONI
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l'acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo
Se il valore di mercato è più elevato del prezzo dichiarato, l’ufficio può disconoscere la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, l’ufficio può anche irrogare una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986)
AGEVOLAZIONI
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l'acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo
23 aprile 2010
INFO 23 APRILE 2010
RIMBORSO IVA
La richiesta di compensazione dell’Iva del primo trimestre 2010, da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2010, non è soggetta al visto di conformità. Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l’Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 30 comma 3, Dpr 633/72. Il credito Iva trimestrale come quello annuale può essere compensato per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza
La richiesta di compensazione dell’Iva del primo trimestre 2010, da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2010, non è soggetta al visto di conformità. Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l’Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 30 comma 3, Dpr 633/72. Il credito Iva trimestrale come quello annuale può essere compensato per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza
22 aprile 2010
INFO 22 APRILE 2010
INDENNITA' DI TRASFERTA
Con l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010 il Ministero del Lavoro aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo venga stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente assume natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza. Ieri con la nota n. 7301 ha invece chiarito che tali indennità sono esenti da imposte e contributi. Esiste comunque un massimo di 46.48 euro al giorno in l’Italia e 77,47 euro all’estero
Con l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010 il Ministero del Lavoro aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo venga stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente assume natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza. Ieri con la nota n. 7301 ha invece chiarito che tali indennità sono esenti da imposte e contributi. Esiste comunque un massimo di 46.48 euro al giorno in l’Italia e 77,47 euro all’estero
21 aprile 2010
INFO 21 APRILE 2010
COLLEGIO SINDACALE
Le nuove disposizioni in tema di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata sono operative dal 7 aprile e la circolare n. 17/2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ne illustra le linee applicative chiave. L’obbligo di nomina sorge a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio che ne accerta la sussistenza. Viene però concesso un periodo di trenta giorni dalla data di approvazione per l’individuazione dei professionisti e l’acquisizione della loro disponibilità all’incarico
COMUNICA
Secondo la legge 296/06 l’assunzione dei lavoratori, deve avvenire almeno il giorno precedente l’inizio della prestazione. Le imprese che contestualmente all’avvio dell’attività utilizzano la comunicazione unica, hanno l’esigenza di impiegare il personale fin dal primo giorno. Si trovano quindi impossibilitati ad adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di assunzione. Secondo il Ministero del Lavoro questa situazione può essere assimilata ai casi di forza maggiore, rendendo così possibile l’applicazione della deroga contenuta nella nota protocollo 4746/07 che consente l’invio della comunicazione online di costituzione del rapporto di lavoro nei cinque giorni successivi all'inizio della prestazione
Le nuove disposizioni in tema di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata sono operative dal 7 aprile e la circolare n. 17/2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ne illustra le linee applicative chiave. L’obbligo di nomina sorge a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio che ne accerta la sussistenza. Viene però concesso un periodo di trenta giorni dalla data di approvazione per l’individuazione dei professionisti e l’acquisizione della loro disponibilità all’incarico
COMUNICA
Secondo la legge 296/06 l’assunzione dei lavoratori, deve avvenire almeno il giorno precedente l’inizio della prestazione. Le imprese che contestualmente all’avvio dell’attività utilizzano la comunicazione unica, hanno l’esigenza di impiegare il personale fin dal primo giorno. Si trovano quindi impossibilitati ad adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di assunzione. Secondo il Ministero del Lavoro questa situazione può essere assimilata ai casi di forza maggiore, rendendo così possibile l’applicazione della deroga contenuta nella nota protocollo 4746/07 che consente l’invio della comunicazione online di costituzione del rapporto di lavoro nei cinque giorni successivi all'inizio della prestazione
20 aprile 2010
INFO 20 APRILE 2010
STUDI DI SETTORE
Il direttore generale accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che per quest’anno l’Agenzia invierà nuovamente ai contribuenti non in regola con gli studi, lettere di “avvertimento” per invitarli a correggere la situazione. Si stima che si tratterà di più di 200mila lettere. Per consentire ai contribuenti di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi effettivi si discostano dalle stime di Gerico, si darà la possibilità di una comunicazione ulteriore la cui formulazione è in questi giorni oggetto di studio da parte dell’Agenzia
Il direttore generale accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che per quest’anno l’Agenzia invierà nuovamente ai contribuenti non in regola con gli studi, lettere di “avvertimento” per invitarli a correggere la situazione. Si stima che si tratterà di più di 200mila lettere. Per consentire ai contribuenti di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi effettivi si discostano dalle stime di Gerico, si darà la possibilità di una comunicazione ulteriore la cui formulazione è in questi giorni oggetto di studio da parte dell’Agenzia
19 aprile 2010
INFO 19 APRILE 2010
STUDI DI SETTORE
Il nuovo software che verrà adottato per gli studi di settore, GERICO 2010 dovrà tener conto della crisi economica. Le novità fondamentali sono: la revisione di 69 studi settore, l’analisi di normalità economica per i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi, i corrispettivi di settore che tendono conto della contrazione dei margini e del minor utilizzo degli impianti. Infine il rapporto con l’Amministrazione: secondo la circolare 19 /2010 dell’Agenzia delle entrate e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione le risultanze di Gerico devono essere di supporto nel contraddittorio e non sono costituiscono la prova assoluta delle irregolarità del contribuente
PERDITE ESERCIZIO
Nella chiusura dei bilanci per l’esercizio 2009 non sarà infrequente registrare a causa della crisi economica una perdita di esercizio. In primo luogo si dovrà valutare se la perdita può essere coperta da riserve o se invece è necessario richiedere ai soci una ricapitalizzazione della società. Per scegliere quale riserva utilizzare a copertura di perdite occorre considerare due presunzioni. La prima è quella dell’articolo 47, comma 1 del Tuir secondo cui le prime riserve che sono destinate alla distribuzione ai soci sono quelle di utile e non di capitale. La seconda deriva dall’articolo 1, comma 2 del Dm 2 aprile 2008, secondo cui nelle delibere di distribuzione i dividendi si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio 2007
Il nuovo software che verrà adottato per gli studi di settore, GERICO 2010 dovrà tener conto della crisi economica. Le novità fondamentali sono: la revisione di 69 studi settore, l’analisi di normalità economica per i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi, i corrispettivi di settore che tendono conto della contrazione dei margini e del minor utilizzo degli impianti. Infine il rapporto con l’Amministrazione: secondo la circolare 19 /2010 dell’Agenzia delle entrate e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione le risultanze di Gerico devono essere di supporto nel contraddittorio e non sono costituiscono la prova assoluta delle irregolarità del contribuente
PERDITE ESERCIZIO
Nella chiusura dei bilanci per l’esercizio 2009 non sarà infrequente registrare a causa della crisi economica una perdita di esercizio. In primo luogo si dovrà valutare se la perdita può essere coperta da riserve o se invece è necessario richiedere ai soci una ricapitalizzazione della società. Per scegliere quale riserva utilizzare a copertura di perdite occorre considerare due presunzioni. La prima è quella dell’articolo 47, comma 1 del Tuir secondo cui le prime riserve che sono destinate alla distribuzione ai soci sono quelle di utile e non di capitale. La seconda deriva dall’articolo 1, comma 2 del Dm 2 aprile 2008, secondo cui nelle delibere di distribuzione i dividendi si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio 2007
16 aprile 2010
INFO 16 APRILE 2010
INDENNITA' SINDACI
Con una risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini Irap dell’indennità di fine mandato dei sindaci. Il dubbio era stato sollevato da un Comune che voleva trattare l’indennità di fine mandato dei sindaci come il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, che evidentemente non è assoggetto ad Irap. La risoluzione osserva che l’indennità del sindaco appartiene alla categoria dei redditi assimilati ai sensi dell’art 50 tuir e che pertanto la base imponibile Irap è la stessa della base imponibile Irpef
IVA
Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione
Con una risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini Irap dell’indennità di fine mandato dei sindaci. Il dubbio era stato sollevato da un Comune che voleva trattare l’indennità di fine mandato dei sindaci come il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, che evidentemente non è assoggetto ad Irap. La risoluzione osserva che l’indennità del sindaco appartiene alla categoria dei redditi assimilati ai sensi dell’art 50 tuir e che pertanto la base imponibile Irap è la stessa della base imponibile Irpef
IVA
Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione
15 aprile 2010
INFO 15 APRILE 2010
INCENTIVI
Da oggi iniziano gli incentivi ai consumi che sono stati varati da consiglio dei Ministri del 19 Marzo. I settori merceologici interessati sono i più svariati: dalle cucine componibili ed elettrodomestici alla nautica da riporto e motocicli; dalle case a basso consumo alle macchine agricole e per l’edilizia La procedura è a carico dell’venditore che dovrà farsi rimborsare da un centro servizi gestito dalle Poste per conto del Ministero dello sviluppo economico. Dei 300 milioni stanziati 6 verranno spesi per le commissioni postali, 200 provengono dalla lotta all’evasione, 50 sottratti alla ricerca 50 dal fondo finanza d’impresa
Da oggi iniziano gli incentivi ai consumi che sono stati varati da consiglio dei Ministri del 19 Marzo. I settori merceologici interessati sono i più svariati: dalle cucine componibili ed elettrodomestici alla nautica da riporto e motocicli; dalle case a basso consumo alle macchine agricole e per l’edilizia La procedura è a carico dell’venditore che dovrà farsi rimborsare da un centro servizi gestito dalle Poste per conto del Ministero dello sviluppo economico. Dei 300 milioni stanziati 6 verranno spesi per le commissioni postali, 200 provengono dalla lotta all’evasione, 50 sottratti alla ricerca 50 dal fondo finanza d’impresa
14 aprile 2010
INFO 14 APRILE 2010
RIMBORSO IVA
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8690 depositata il 12 Aprile 2010 ha stabilito che, ai fini del rimborso Iva da parte delle società non residenti, va assunto il termine biennale e non quello semestrale (valevole fino al 31/12/2009). Questo è il principio che emerge dalla Suprema Corte: la motivazione di questa sentenza è che la direttiva europea non aveva carattere perentorio in merito al termine di presentazione dell’istanza e poiché nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di proporre istanza di rimborso si deve applicare il termine della Decreto legislativo del 1992
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8690 depositata il 12 Aprile 2010 ha stabilito che, ai fini del rimborso Iva da parte delle società non residenti, va assunto il termine biennale e non quello semestrale (valevole fino al 31/12/2009). Questo è il principio che emerge dalla Suprema Corte: la motivazione di questa sentenza è che la direttiva europea non aveva carattere perentorio in merito al termine di presentazione dell’istanza e poiché nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di proporre istanza di rimborso si deve applicare il termine della Decreto legislativo del 1992
13 aprile 2010
INFO 13 APRILE 2010
ANTIRICICLAGGIO
Le nuove linee guida in materia di antiriciclaggio predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, affermano che la verifica della clientela deve essere effettuata anche per i rapporti in essere con i clienti al 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Dlgs 231/2007. Le informazioni relative all’identificazione, al tipo di prestazione erogata ed alle altre che eventualmente verranno rilevate nel corso del rapporto, dovranno affluire nel fascicolo del cliente da custodire per ben dieci anni
Le nuove linee guida in materia di antiriciclaggio predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, affermano che la verifica della clientela deve essere effettuata anche per i rapporti in essere con i clienti al 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Dlgs 231/2007. Le informazioni relative all’identificazione, al tipo di prestazione erogata ed alle altre che eventualmente verranno rilevate nel corso del rapporto, dovranno affluire nel fascicolo del cliente da custodire per ben dieci anni
12 aprile 2010
INFO 12 APRILE 2010
SCRITTURE CONTABILI
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive deriva dai dati correttamente imputati a conto economico(articolo 5 del Dlgs 446/97). Per quanto riguarda il fenomeno dell’inerenza, principio immanente nell’ambito dell’imposizione diretta, né le regole civilistiche né le disposizioni dettate ai fini Irap dettano una linea guida chiara sul comportamento da tenere. Con la circolare 39/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato il primato del principio di derivazione del conto economico senza alcun automatismo diretto dalle regole di deducibilità Ires
CONTRIBUENTI MINIMI
Tutti i contribuenti che si ritengono esclusi dall’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, sono passibili di accertamento e possono essere chiamati a dimostrare l’assenza di organizzazione. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 6536 del 17 marzo 2010), stabilisce che l’autonoma organizzazione esiste quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e nel caso in cui siano impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si utilizzi in modo occasionale lavoro altrui
ICI
Con l’ordinanza n. 5737/10 la Corte di Cassazione ha sciolto ogni dubbio sulla facoltà da parte dei Comuni di assoggettare ad ICI le aree destinate dal PRG (piano regolatore generale) a verde pubblico. Già in passato la Suprema Corte (sentenza n. 2672) si era espressa in modo analogo: si trattava di un esproprio da parte della pubblica amministrazione ed anche in questo caso il proprietario perdendo ogni diritto di edificatorio era dispensato dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera b), del decreto ICI
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive deriva dai dati correttamente imputati a conto economico(articolo 5 del Dlgs 446/97). Per quanto riguarda il fenomeno dell’inerenza, principio immanente nell’ambito dell’imposizione diretta, né le regole civilistiche né le disposizioni dettate ai fini Irap dettano una linea guida chiara sul comportamento da tenere. Con la circolare 39/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato il primato del principio di derivazione del conto economico senza alcun automatismo diretto dalle regole di deducibilità Ires
CONTRIBUENTI MINIMI
Tutti i contribuenti che si ritengono esclusi dall’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, sono passibili di accertamento e possono essere chiamati a dimostrare l’assenza di organizzazione. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 6536 del 17 marzo 2010), stabilisce che l’autonoma organizzazione esiste quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e nel caso in cui siano impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si utilizzi in modo occasionale lavoro altrui
ICI
Con l’ordinanza n. 5737/10 la Corte di Cassazione ha sciolto ogni dubbio sulla facoltà da parte dei Comuni di assoggettare ad ICI le aree destinate dal PRG (piano regolatore generale) a verde pubblico. Già in passato la Suprema Corte (sentenza n. 2672) si era espressa in modo analogo: si trattava di un esproprio da parte della pubblica amministrazione ed anche in questo caso il proprietario perdendo ogni diritto di edificatorio era dispensato dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera b), del decreto ICI
09 aprile 2010
INFO 09 APRILE 2010
INTRASTAT
Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010
BILANCI
Le imprese che hanno aderito alla moratoria bancaria di cui all’avviso comune ABI del 3 Agosto 2009, devono tenerne conto in sede di redazione del bilancio d’esercizio con le conseguenze in nota integrativa e nell’eventuale relazione sulla gestione. Aderendo alla moratoria, le Pmi possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e di leasing immobiliare; la sospensione scende a sei mesi per i leasing mobiliari
Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010
BILANCI
Le imprese che hanno aderito alla moratoria bancaria di cui all’avviso comune ABI del 3 Agosto 2009, devono tenerne conto in sede di redazione del bilancio d’esercizio con le conseguenze in nota integrativa e nell’eventuale relazione sulla gestione. Aderendo alla moratoria, le Pmi possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e di leasing immobiliare; la sospensione scende a sei mesi per i leasing mobiliari
08 aprile 2010
INFO 08 APRILE 2010
COLLEGIO SINDACALE
Oggi, 7 Aprile, sono entrate in vigore le regole europee per i revisori contabili e il controllo legale dei bilanci, contenute nel Decreto Legislativo numero 39 del 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria numero 43/2006; pur tuttavia, ieri sono entrate in vigore solo alcune disposizioni del decreto, dato che la maggior parte di queste richiedono l’emanazione di regolamenti attuativi. L’articolo 13 del Decreto introduce un’importante novità circa il ruolo dell’organo di controllo, in via generale il collegio sindacale, che viene ora chiamato a proporre in modo motivato il revisore o la società di revisione
IVA
Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 7-quinques del Decreto Iva, le prestazioni di servizi accessorie all’organizzazione di fiere da chiunque poste in essere, e indipendentemente dalla natura del committente ai fini Iva, rilevano nel luogo in cui si svolte materialmente la manifestazione. Dal 2011, invece, queste prestazioni verranno assoggettate ad Iva nel paese del committente del servizio, eccezione fatta per i servizi per l’accesso alla manifestazione
Oggi, 7 Aprile, sono entrate in vigore le regole europee per i revisori contabili e il controllo legale dei bilanci, contenute nel Decreto Legislativo numero 39 del 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria numero 43/2006; pur tuttavia, ieri sono entrate in vigore solo alcune disposizioni del decreto, dato che la maggior parte di queste richiedono l’emanazione di regolamenti attuativi. L’articolo 13 del Decreto introduce un’importante novità circa il ruolo dell’organo di controllo, in via generale il collegio sindacale, che viene ora chiamato a proporre in modo motivato il revisore o la società di revisione
IVA
Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 7-quinques del Decreto Iva, le prestazioni di servizi accessorie all’organizzazione di fiere da chiunque poste in essere, e indipendentemente dalla natura del committente ai fini Iva, rilevano nel luogo in cui si svolte materialmente la manifestazione. Dal 2011, invece, queste prestazioni verranno assoggettate ad Iva nel paese del committente del servizio, eccezione fatta per i servizi per l’accesso alla manifestazione
07 aprile 2010
INFO 07 APRILE 2010
STUDI DI SETTORE
Nella compilazione degli studi di settore, i contribuenti possono tutelarsi indicando i possibili malfunzionamenti del software Gerico nel quadro delle annotazioni libere. Negli ultimi anni, è stata concessa la possibilità ai contribuenti di indicare in via preventiva, nello spazio riservato alle annotazioni, le cause per cui ritengono di non doversi adeguare alle risultanze del software Gerico; le annotazioni sono aumentate dalle 5.000 del 2005 alle 265.000 del 2008. Negli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2008 sono stati introdotti dei correttivi per valutare il possibile impatto della crisi economica; con riguardo al 2009, sono stati effettuati ulteriori affinamenti dei correttivi, la cui efficacia potrà essere valutata solo a seguito del rilascio del software Gerico 2010
AUTOFATTURA
Secondo la nuove disposizioni circa la territorialità ai fini Iva, le prestazioni di trasporto di beni vanno assoggettate ad Iva nel Paese del committente se soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, si applica la regola generale prevista dall’articolo 7-ter del Decreto Iva. Tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 9 del Decreto Iva, un trasporto di beni importati in Italia da un paese extra UE, se è reso nei confronti di un committente italiano soggetto passivo Iva da parte di un trasportatore estero, rileva ai fini Iva in Italia e quindi deve essere autofatturato dal committente italiano
Nella compilazione degli studi di settore, i contribuenti possono tutelarsi indicando i possibili malfunzionamenti del software Gerico nel quadro delle annotazioni libere. Negli ultimi anni, è stata concessa la possibilità ai contribuenti di indicare in via preventiva, nello spazio riservato alle annotazioni, le cause per cui ritengono di non doversi adeguare alle risultanze del software Gerico; le annotazioni sono aumentate dalle 5.000 del 2005 alle 265.000 del 2008. Negli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2008 sono stati introdotti dei correttivi per valutare il possibile impatto della crisi economica; con riguardo al 2009, sono stati effettuati ulteriori affinamenti dei correttivi, la cui efficacia potrà essere valutata solo a seguito del rilascio del software Gerico 2010
AUTOFATTURA
Secondo la nuove disposizioni circa la territorialità ai fini Iva, le prestazioni di trasporto di beni vanno assoggettate ad Iva nel Paese del committente se soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, si applica la regola generale prevista dall’articolo 7-ter del Decreto Iva. Tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 9 del Decreto Iva, un trasporto di beni importati in Italia da un paese extra UE, se è reso nei confronti di un committente italiano soggetto passivo Iva da parte di un trasportatore estero, rileva ai fini Iva in Italia e quindi deve essere autofatturato dal committente italiano
06 aprile 2010
INFO 06 APRILE 2010
INCENTIVI FISCALI
I consumatori potranno accedere ai bonus introdotti dal Decreto Incentivi a partire da giovedì 15 Aprile. Gli operatori che vogliono vendere i beni scontati devono registrarsi, a partire da oggi, in un elenco speciale attraverso il call center gestito da Poste Italiane; per quanto concerne invece gli abbonamenti a internet veloce, gli operatori delle telecomunicazioni, sempre a partire da oggi, hanno l’onere di registrarsi ricorrendo unicamente all’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it. I bonus sono fruibili fino al 31 Dicembre 2010; pur tuttavia, i consumatori dovranno tener conto del tetto massimo delle risorse stanziate per ogni misura
SPESE DI RISTORAZIONE
I costi per alberghi e ristoranti, sopportati fuori del territorio italiano, scontano l’imposta locale, dato che essa è dovuta nel paese dove è fornito l’alloggio o dove il servizio di ristorazione viene reso; di conseguenza, le società, le imprese ed i professionisti italiani non sono tenuti all’emissione di autofatture o all’integrazione del documento estero, in quanto tali operazioni vengono qualificate come fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7 quater del Decreto Iva. Queste prestazioni, inoltre, non devono essere incluse nei modelli Intra 2 degli acquisti
BONUS RICERCA E SVILUPPO
La IV Sezione della Ctp di Pescara, con la sentenza numero 57/4/2010, ha avuto modo di affermare che il bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo costituisce un diritto acquisito e l’eventuale rifiuto al nulla osta riguarda solamente la sua fruibilità. A parere dei giudici, i soggetti che hanno maturato il diritto all’assegnazione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, lo conservano anche se hanno ricevuto un rifiuto per fruire dell’agevolazione, in seguito all’invio del formulario. Rimane quindi in discussione il momento in cui le imprese potranno esercitare il diritto per l’assegnazione del credito d’imposta
I consumatori potranno accedere ai bonus introdotti dal Decreto Incentivi a partire da giovedì 15 Aprile. Gli operatori che vogliono vendere i beni scontati devono registrarsi, a partire da oggi, in un elenco speciale attraverso il call center gestito da Poste Italiane; per quanto concerne invece gli abbonamenti a internet veloce, gli operatori delle telecomunicazioni, sempre a partire da oggi, hanno l’onere di registrarsi ricorrendo unicamente all’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it. I bonus sono fruibili fino al 31 Dicembre 2010; pur tuttavia, i consumatori dovranno tener conto del tetto massimo delle risorse stanziate per ogni misura
SPESE DI RISTORAZIONE
I costi per alberghi e ristoranti, sopportati fuori del territorio italiano, scontano l’imposta locale, dato che essa è dovuta nel paese dove è fornito l’alloggio o dove il servizio di ristorazione viene reso; di conseguenza, le società, le imprese ed i professionisti italiani non sono tenuti all’emissione di autofatture o all’integrazione del documento estero, in quanto tali operazioni vengono qualificate come fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7 quater del Decreto Iva. Queste prestazioni, inoltre, non devono essere incluse nei modelli Intra 2 degli acquisti
BONUS RICERCA E SVILUPPO
La IV Sezione della Ctp di Pescara, con la sentenza numero 57/4/2010, ha avuto modo di affermare che il bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo costituisce un diritto acquisito e l’eventuale rifiuto al nulla osta riguarda solamente la sua fruibilità. A parere dei giudici, i soggetti che hanno maturato il diritto all’assegnazione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, lo conservano anche se hanno ricevuto un rifiuto per fruire dell’agevolazione, in seguito all’invio del formulario. Rimane quindi in discussione il momento in cui le imprese potranno esercitare il diritto per l’assegnazione del credito d’imposta
02 aprile 2010
INFO 02 APRILE 2010
STUDI DI SETTORE
Gerico 2010, a seguito della revisione annuale di un terzo degli studi di settore, dovrebbe introdurre rilevanti novità, tra le quali si segnala la revisione straordinaria in conseguenza della crisi; sono state effettuate anche alcune modifiche che riguardano, tra l’altro, l’analisi della normalità economica e l’applicazione di un correttivo individuale che tiene in considerazione la contrazione dei ricavi o dei compensi. A partire da quest’anno, inoltre, non dovranno più essere applicati i vecchi indicatori di normalità economica a carattere transitorio. Gerico 2010 dovrebbe anche equiparare il peso dei soci amministratori tra società di persone e società di capitali
CONCILIAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 17/E del 31 Marzo 2010, ha fornito dei chiarimenti con riguardo alle novità introdotte dalla riforma del codice di procedura civile; in particolar modo, è stato chiarito che se il giudice tributario accoglie la domanda del contribuente in misura non superiore rispetto all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza che sussista un giustificato motivo, la parte che ha opposto rifiuto è condannata al pagamento delle spese
Gerico 2010, a seguito della revisione annuale di un terzo degli studi di settore, dovrebbe introdurre rilevanti novità, tra le quali si segnala la revisione straordinaria in conseguenza della crisi; sono state effettuate anche alcune modifiche che riguardano, tra l’altro, l’analisi della normalità economica e l’applicazione di un correttivo individuale che tiene in considerazione la contrazione dei ricavi o dei compensi. A partire da quest’anno, inoltre, non dovranno più essere applicati i vecchi indicatori di normalità economica a carattere transitorio. Gerico 2010 dovrebbe anche equiparare il peso dei soci amministratori tra società di persone e società di capitali
CONCILIAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 17/E del 31 Marzo 2010, ha fornito dei chiarimenti con riguardo alle novità introdotte dalla riforma del codice di procedura civile; in particolar modo, è stato chiarito che se il giudice tributario accoglie la domanda del contribuente in misura non superiore rispetto all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza che sussista un giustificato motivo, la parte che ha opposto rifiuto è condannata al pagamento delle spese
01 aprile 2010
INFO 01 APRILE 2010
ACCERTAMENTO
Con la revisione congiunturale per il periodo d’imposta 2010, approvata ieri da una commissione di esperti, negli studi di settore dei liberi professionisti verrà inserito un correttivo “anticrisi”, consistente in una rettifica della stima dei compensi dei professionisti in Gerico 2010 dovuta all’effetto “ritardati pagamenti”. L’introduzione dei correttivi mira ad adattare i risultati di Gerico 2010 alla crisi economica del 2009
CASSAZIONE
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 7612 depositata in data 30 Marzo 2010, hanno affermato che l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rateizzazione del debito tributario deve essere effettuata dinanzi alla commissione tributaria, anche se la dilazione della cartella riguarda debiti di diversa natura. A parere di Equitalia, invece, il diniego doveva essere impugnato dinanzi al Tar, trattandosi di provvedimento amministrativo
Con la revisione congiunturale per il periodo d’imposta 2010, approvata ieri da una commissione di esperti, negli studi di settore dei liberi professionisti verrà inserito un correttivo “anticrisi”, consistente in una rettifica della stima dei compensi dei professionisti in Gerico 2010 dovuta all’effetto “ritardati pagamenti”. L’introduzione dei correttivi mira ad adattare i risultati di Gerico 2010 alla crisi economica del 2009
CASSAZIONE
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 7612 depositata in data 30 Marzo 2010, hanno affermato che l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rateizzazione del debito tributario deve essere effettuata dinanzi alla commissione tributaria, anche se la dilazione della cartella riguarda debiti di diversa natura. A parere di Equitalia, invece, il diniego doveva essere impugnato dinanzi al Tar, trattandosi di provvedimento amministrativo
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