IL TIPO DI RISARCIMENTO DECIDE IL PRELIEVO
Le somme percepite a titolo di indennità risarcitorie sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi a seconda della loro natura. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Tuir tali somme devono essere ricondotte a tassazione se le stesse hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)
PER L'IMPOSTA DELLA COOP LIMITI ALLA RIVALSA SUI SOCI
Con la sentenza n. 14578/10 la Corte di Cassazione afferma che la cooperativa può esercitare il diritto di rivalsa Iva nei confronti dei soci esclusivamente nel momento in cui sigla il contratto di assegnazione dell’alloggio. Non può pretendere quindi l’imposta dal singolo associato in una fase successiva a seguito di rettifica operata dal Fisco
