08 giugno 2010

News 08 agosto 2010

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Chiariti, con la circolare n. 31/E del 7 giugno, alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle agevolazioni "prima casa". Dal trattamento per le pertinenze di immobili acquisiti senza godere del regime di favore all'ampliamento dell'abitazione comprata senza i benefici, dalla vendita prima della decorrenza quinquennale al riacquisto della prima casa all'estero: l'interpretazione dell'Agenzia è favorevole al riconoscimento o al mantenimento del beneficio. In base a quanto emerge dal provvedimento in oggetto, sono ad esempio ammesse le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un locale da destinare a pertinenza di un'abitazione principale per la quale non si è fruito del regime agevolativo perché acquistata da privati, nel 1994, allo "stato rustico".L’Agenzia dice sì anche all'agevolazione per l'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza benefici, in quanto all'epoca del trasferimento non ancora vigenti. Ed ancora benefici "prima casa" riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente intende comprare un'immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti al momento del rogito.