PRESTITI AI DIPENDENTI
Con la risoluzione n. 46/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicabilità del beneficio fiscale ai prestiti aziendali. In particolare, gli interessi sui prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l’istituto di credito. Tuttavia, il contributo concesso direttamente al lavoratore deve essere utilizzato solo per abbattere gli interessi a carico dei lavoratori
ACCONTI DI IMPOSTA
Nel testo definitivo della manovra correttiva, approvato il 31 maggio 2010, viene prevista la possibilità di differire gli acconti d’imposta IRPEF per il 2011 (in scadenza al 30 novembre 2010) e quelli del 2012 (il cui termine scade il 30 novembre 2011). In pratica viene stabilito che per l’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta 2011 sarà decisa una riduzione dell’acconto nel 2011 e nel 2012. Le somme saranno poi versate in sede di conguaglio
