17 maggio 2010

INFO 17 MAGGIO 2010

DICHIARAZIONI 2010
Per le società di capitali, con l’approvazione del bilancio partono i conteggi delle imposte. Nella compilazione di Unico 2010, i costi derivanti da comportamenti illeciti che riguardano le sanzioni penali sono sempre indeducibili. Con riferimento, invece, alle sanzioni civili o amministrativi, la deducibilità di tali oneri dipende dal rispetto del principio dell’inerenza, in base a quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008)
IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO
La risoluzione n. 12115, del 15 febbraio 2010 della Dre Lombardia, ha chiarito che gli immobili detenuti all’estero e ivi soggetti a tassazione, concessi in locazione, costituiscono reddito imponibile in Italia per un importo pari alla differenza tra il valore dell’affitto e le spese deducibili secondo la legislazione locale. Pertanto nel quadro RL dovrà essere indicato l’ammontare di imponibile al netto delle spese sostenute nel paese estero
IRAP
L’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le imprese ed i professionisti, è ammesso in deduzione dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
REDDITOMETRO
Per il nuovo redditometro, le associazioni di categoria e i professionisti sono stati convocati dall’Agenzia delle Entrate per il 18 maggio 2010. Una delle principali novità, in fase di discussione, potrebbe essere l’individuazione di una modalità completamente diversa per il calcolo del reddito presunto. Tale reddito sarà individuato non con un valore puntuale, ma all’interno di un intervallo di confidenza personalizzato per il singolo contribuente e con un percorso reso più “trasparente”, in modo da dare agli interessati la possibilità di sostenere il contraddittorio con gli uffici delle Entrate