22 marzo 2010

INFO 22 MARZO 2010

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la circolare numero 11/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che se il contribuente presenta nei termini di legge una dichiarazione che è infedele, e la ravvede nei 90 giorni successivi, versa le medesime sanzioni stabilite per la regolarizzazione, sempre nell’arco di 90 giorni, della dichiarazione omessa, cioè 21 Euro più il 3 per cento sul minore versamento effettuato. Si fa notare come la norma sul ravvedimento operoso (l’articolo 13, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo 472/1997) si rivolga in modo esplicito solamente alla fattispecie della dichiarazione omessa e non a quella della dichiarazione integrativa

DICHIARAZIONI

La presentazione della dichiarazione integrativa è permessa anche per la rettifica delle “non scelte” effettuate nella dichiarazione originaria. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 8/E del 2010 ha chiarito alcuni aspetti circa i riallineamenti dei soggetti che applicano i principi contabili internazionali; le Entrate concedono la possibilità, ai soggetti che non hanno esercitato l’opzione per il riallineamento nel quadro RQ di Unico 2009, di effettuarla entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa