RAVVEDIMENTO
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 2010, riguardante la regolarizzazione delle violazioni commesse dai lavoratori che hanno prestato la loro attività all’estero, viene rivisto integralmente il ravvedimento operoso quando la regolarizzazione viene effettuata nei novanta giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione. Le Entrate, al paragrafo 3.1, hanno precisato che se dalla dichiarazione tardiva presentata nei novanta giorni derivano delle imposte dovute, risulta necessario versare la sanzione ridotta di 21 Euro (un dodicesimo di 258 Euro) più la sanzione ridotta del 3 per cento quando il versamento viene effettuato dopo i trenta giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
REDDITOMETRO
Secondo la risposta numero 8.4, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare “Telefisco 2010”, la norma sul redditometro (articolo 38, comma 4, DPR 600 del 1973), la quale prevede che lo scostamento tra reddito presunto e quello dichiarato sussista “per due o più periodi d’imposta”, non impone che lo scostamento riguardi due periodi d’imposta consecutivi. Tale presa di posizione va a rettificare quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare numero 49 del 2007
