15 marzo 2010

INFO 15 MARZO 2010

IVA

La Cassazione, con la sentenza numero 4750 del 26 Febbraio 2010, ha ribadito che non può essere detratta l’Iva relativa a fatture soggettivamente inesistenti. La possibilità di detrarre l’Iva viene permesso solamente con riguardo alle fatture emesse dal soggetto che ha effettivamente ceduto la merce oppure prestato il servizio. Quindi, del sistema Iva, della rivalsa e della detrazione, non possano far parte le fatture emesse dal soggetto che non è stato controparte del rapporto commerciale

ACCERTAMENTO

Ultimamente si è potuto notare che gli inviti al contraddittorio basati sugli studi di settore sono diventati più motivati, in quanto le risultanze del software Gerico da sole non sono sufficienti, e quindi occorrono ulteriori elementi. Precedentemente, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per indicare le incongruità, predisponevano un prospetto che riportava i dati considerati per il calcolo dei ricavi presunti e dell’imposta dovuta. Ora, invece, l’invito al contraddittorio mira a rappresentare le “circostanze che confermano la stima dei ricavi operata dallo studio di settore”