27 novembre 2009

Notifica inesistente se non eseguita da agenti abilitati

Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

La vicenda trae origine dall’omesso versamento d’imposte (IVA, IRPEF e IRAP), contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/73. Tale iscrizione, ritenuta illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo tempestivamente impugnata.
Il contribuente, in sede d’impugnazione, oltre a mettere in dubbio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, contesta l’inesistenza della notifica del provvedimento stesso, poiché questo non è stato notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato.
Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato.
Avverso tale eccezione, poi, l’Agente della riscossione, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca, invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Tuttavia, stando al parere della Commissione adita, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria, accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiara la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.
Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sentenza in commento, laddove confermata dai giudici di grado superiore, potrebbe produrre nei confronti dell’Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronuncia, assisterebbe alla dichiarazione d’inesistenza di tutte le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta direttamente e non da soggetto all’uopo abilitato così come prescritto dalla norma, peraltro con possibile condanna alle spese, come nel caso de quo

Fonte: Tortelotti Fabrizio

26 novembre 2009

Tassazione premi corrisposti a studenti

La specializzazione paga, l’eccellenza no. È così che i bonus assegnati agli studenti per gli ottimi risultati ottenuti a scuola fuoriescono della sfera di applicazione dell’Irpef, a differenza degli incentivi economici erogati per sostenere specifiche attività di studio. Con la risoluzione n. 280/E del 25 novembre, l’Agenzia conferma l’orientamento già annunciato con il comunicato stampa del 28 ottobre.

In sostanza, i benefici riconosciuti agli alunni meritevoli delle scuole superiori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, non individuano uno specifico percorso formativo finalizzato a una futura occupazione, ma intendono esclusivamente stimolare la volontà di migliorare il livello culturale dei giovani discenti, premiando l’obiettivo raggiunto. Un criterio che si fonda sulla qualità della formazione e tiene fuori gli incentivi da tutte le categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir.

Dopo il riesame della materia, su indicazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, l’agenzia delle Entrate ha rivisto, in senso opposto, la precisazione fornita in prima battuta con la risoluzione 156/2009. Nell’occasione, tali somme erano state qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir).
La norma, infatti, nella sua generica formulazione, stabilisce che rientrano nella tassazione diretta le “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
In ogni caso, se gli incentivi in questione fossero stati compresi nella richiamata categoria reddituale, avrebbero comunque goduto delle detrazioni d’imposta e, in concreto, non avrebbero subito nessuna penalizzazione in termini economici.
La tassazione Irpef avrebbe, invece, comportato gli adempimenti di rito del sostituto d’imposta.

Il nuovo documento di prassi fotografa la questione da un altro punto di vista, attenendosi alle finalità proprie della disposizione (Dlgs 262/2007) che, prevedendo un premio in denaro per l’impegno degli studenti, punta a valorizzare la qualità e, in questo modo, incentivare la prosecuzione dei percorsi di istruzione verso livelli sempre più alti.

Fonte: "Fiscoggi" del 25/11/2009

25 novembre 2009

In scadenza marche e foglietti bollati per cambiali

Il 5 dicembre è l'ultimo giorno per utilizzare i vecchi tagli. Poi rimarranno solo i contrassegni telematici
Ancora pochi giorni per adoperare le vecchie marche da bollo e i foglietti di carta bollata per le cambiali. Dal prossimo 6 dicembre non saranno più utilizzabili né rimborsabili. A prevederlo, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno.

La cambiale è una tipologia di pagamento, ancora molto utilizzata e forse, in questo periodo di crisi economica, ritornata in auge rispetto ad altre forme di finanziamento "più moderne". È un titolo di credito trasferibile, attraverso una girata a terzi, sul quale si applica l'imposta di bollo, pari al 12 per mille dell'importo della cambiale stessa.

Fino a ora, per assolvere l'imposta di bollo si potevano usare appositi foglietti filigranati (ben cinquantuno diversi tagli), acquistabili presso le rivendite di tabacchi, oppure applicare la tradizionale marca da bollo sulla cambiale.

Le scorte di privati cittadini, enti e amministrazioni dovranno essere azzerate per lasciare il posto ai contrassegni telematici attestanti il pagamento dell'imposta dovuta, da apporre sugli appositi foglietti privi di valore, entrambi in vendita presso i tabaccai. Chi ne ha ancora potrà "scambiarle" con i nuovi foglietti telematici fino al 5 dicembre prossimo, dopodiché diverranno inservibili, o avranno valore solo per il mercato filatelico.

Giunge così a compimento la "rivoluzione", che negli ultimi anni ha portato alla soppressione della carta bollata e delle marche ordinarie. Già con la legge finanziaria 2007 fu stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, l'imposta di bollo non potesse essere più assolta tramite valori bollati.

Fonte: "Fiscoggi" del 26/11/2009

15 novembre 2009

Fondo patrimoniale

I fondi patrimoniali familiari non sempre sfuggono al Fisco

L’articolo 167 del codice civile stabilisce che“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…”. Il 170, a sua volta, poi dispone che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Infine, l’articolo 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione….”.

Su tale argomento, peraltro, una recente sentenza della Corte suprema, la n. 15862 del 7 luglio, ha affermato importanti principi. Infatti, ha stabilito che “Compete al giudice del merito accertare se il debito per il quale l’agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile alle necessità della famiglia. Il divieto di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l’esperibilità dell’azione revocatoria giusta la disciplina stabilita dall’art. 2901 c.c..”.
La questione all’esame della Corte riguardava, in particolare, il fatto se i debiti tributari potessero o meno ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia, laddove i contribuenti si opponevano alla sentenza di secondo grado, che aveva deciso per l’inopponibilità al creditore/Amministrazione finanziaria del divieto di “aggressione” dei beni costituti in fondo patrimoniale, ritenendo tale divieto limitato alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche invece a quelle legali, come appunto quelle da debiti tributari.
Come risulta dal richiamato articolo 167, l’istituto del fondo patrimoniale consiste, in sostanza, in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, con anche limitazione dei poteri dispositivi in capo ai costituenti.
Il vincolo dei beni è infatti finalizzato a destinare gli stessi all’esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia e giustifica quindi il già citato divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti).
Questi, in virtù della loro specifica destinazione, rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.

La Corte, dunque, affermava il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va in realtà ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr Cassazione, sentenze nn. 8991/2003 e 12998/06), non potendosi pertanto ritenere non applicabile il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’articolo 170 sulla base della natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva, ma dovendosi piuttosto accertare, in punto di fatto, se il debito possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia.
In proposito i giudici di legittimità, “se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. n. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni”.
L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia va dunque rimesso al giudice di merito, che può eventualmente legittimare la possibilità per l’ufficio di poter prescindere dal divieto di esecuzione di cui al citato articolo 170 del codice civile.
Quanto poi ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, i giudici di legittimità ricordano che “sono ricompresi nei detti bisogni” familiari, “anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 5684/06)”, laddove peraltro “anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare”.
Del resto, conclude ancora la Corte, “è invece irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. nn. 3251/96, 4933/05)”.
I beni inseriti nel fondo patrimoniale (la cui costituzione va peraltro inquadrata come atto a titolo gratuito) potranno dunque essere “aggrediti”, sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (a cui appunto il fondo stesso è destinato), dato che in questo caso il divieto non sarà opponibile all’Amministrazione, sia comunque con revocatoria ordinaria (ex articolo 2901 c.c.).

Per capire allora in quali casi è possibile ricorrere a tale ultimo strumento, è necessario ritornare sui precedenti della Corte suprema, laddove, con la sentenza n. 966/2007, dopo aver ribadito che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ha poi affermato che “a determinare l’“eventus damni” è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l’unico) di proprietà dei coniugi”,in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Secondo la Corte, inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito,“è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”.

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dunque dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria, laddove sussistano le condizioni (esistenza di un valido rapporto di credito, effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo, ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori). Attraverso la stessa revocatoria potrà essere ricostituita la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli appunto il soddisfacimento coattivo del suo credito, avendo peraltro la revocatoria efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo risulta viziato sin dall’origine (Cassazione, sentenza n. 19131/2004).
Del resto, in presenza di atto a titolo gratuito, come la costituzione di fondo patrimoniale, ai fini della possibilità di esperire la revocatoria ordinaria è necessario e sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Quanto al profilo oggettivo dell’eventus damni non è del resto necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. Quanto al requisito soggettivo, invece, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

In termini di prova, infine, si sottolinea come la Corte di cassazione ha ritenuto che i presupposti per la revocatoria sussistano senz’altro laddove il debitore abbia posto in essere una serie contestuale e plurima di atti dispositivi del proprio patrimonio, potendosi in questi casi fondatamente presumere che egli fosse consapevole che, così facendo, arrecava un concreto pregiudizio alle ragioni dei propri creditori.

La costituzione di fondi patrimoniali non può essere quindi utilizzata come strumento di aggiramento dell’obbligo di adempimento dei propri debiti (in particolare di quelli tributari).

Fonte:"Fiscoggi" del 14/11/2009