Contenitore dedicato all'informazione, all'aggiornamento e all' approfondimento di tematiche fiscali e giuridiche
25 ottobre 2009
730 integrativo: scadenza 26 ottobre 2009
Il dichiarante, quindi, deve compilare in modo completo un nuovo modello 730, inserendo sul frontespizio, nella casella "730 integrativo", il codice relativo al tipo di modifica apportata. Il nuovo 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche se il contribuente ha precedentemente usufruito dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta. Il modello deve essere accompagnato dalla documentazione necessaria affinché il Caf e il professionista possano verificare la correttezza dell'integrazione; se, invece, il 730 è stato presentato precedentemente al sostituto d'imposta, occorre allegare alla dichiarazione tutta la documentazione
Fonte: "Tortelotti Fabrizio"
19 ottobre 2009
Protezione Fondo Patrimoniale
Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 38925/2009).
Il caso
Gli indagati propongono ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pistoia che, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame presentata avverso la misura cautelare reale, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, confermava il sequestro preventivo (articolo 321 cpp) dell'intero patrimonio della società, di cui gli indagati erano soci, e dei beni immobili personali degli indagati medesimi, disponendo la restituzione solo di una parte dei titoli di proprietà sequestrati.
La misura cautelare viene disposta nell'ambito di un procedimento penale che vede gli indagati accusati del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto e punito dall'articolo 11 del decreto legislativo 74/2000, ed è motivata dalla necessità di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Nel caso di specie, gli indagati avrebbero alienato simulatamente alcuni beni immobili della società di cui erano soci ad altra società, composta da vicini di casa e, simulatamente o fraudolentemente, costituito un fondo patrimoniale avente a oggetto tutti i loro beni, per sottrarli alla garanzia del credito.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
L'articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".
Tratti salienti del delitto in questione sono:
* la natura di reato di pericolo con anticipazione del momento della punibilità al compimento di un atto che pone in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria (superiore alla soglia di punibilità di 51.645,69 euro) che preesiste alla condotta
* la valutazione, secondo un giudizio ex ante, dell'idoneità della condotta di sottrazione simulata o fraudolenta di beni a mettere in pericolo l'efficacia della temuta procedura di riscossione, essendo irrilevante che lo scopo sia raggiunto
* la non necessità di una procedura riscossiva in atto, essendo sufficiente, invece, che l'indagato abbia maturato un debito fiscale di cui lo stesso è a conoscenza e al cui pagamento intende sottrarsi (profilo psicologico di dolo specifico).
La sentenza
La Cassazione, con la sentenza 38925/2009, rigetta il ricorso degli indagati, diretto a contestare l'esistenza delle condizioni necessarie per adottare il provvedimento cautelare (fumus commissi delicti e periculum in mora), e precisa che "gli atti posti in essere dagli indagati erano indubbiamente idonei a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco. La loro stipulazione è chiaramente sospetta sia perchè effettuata in coincidenza con i primi accertamenti o comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria, sia perchè l'alienazione è stata effettuata in favore di persone vicine alla famiglia dei ricorrenti e prive di garanzie adeguate a garantire il pagamento del residuo prezzo stabilito nel contratto. In particolare, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco, come già statuito da questa corte con la sentenza n. 5824 del 2008, tanto più che non sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale".
Il sequestro preventivo, disposto anche al fine della confisca per equivalente, di cui agli articoli 322-ter cp e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), conferma il periculum in mora.
La Suprema corte ritiene che il fumus sia ravvisabile anche (e soprattutto) dalla tempistica con la quale gli atti di alienazione sono stati compiuti e dai soggetti coinvolti. La simulazione dell'atto di vendita non sarebbe smentita neppure dalla circostanza che il ricavato dell'alienazione dei beni sia servito a estinguere un mutuo ipotecario che doveva comunque essere pagato.
La costituzione del fondo patrimoniale, poi, avvenuta lo stesso giorno in cui è stata costituita la società acquirente dei beni della società degli indagati, è ritenuta sospetta e idonea a impedire, in ragione del vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo, l'esecuzione sugli stessi.
Conclusioni
Già con sentenza n. 5824 del 6 febbraio 2008, la Cassazione aveva confermato il sequestro preventivo dei beni immobili e mobili registrati, fatti confluire in un fondo patrimoniale, riconoscendo l'idoneità di tale costituzione, priva di attendibili giustificazioni da parte dell'interessato, a ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria esistente in capo al soggetto accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in sede di riesame sulla legittimità del provvedimento cautelare disposto sui beni della società e sui beni personali degli indagati, pur potendosi esprimere solo sull'astratta configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta e non sulla sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, mostra diffidenza per la costituzione di un fondo patrimoniale ritenendola artatamente diretta, in assenza di ragioni ulteriori rispetto alla semplice di volontà di destinare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni familiari, a rendere inefficace la temuta riscossione coattiva.
Fonte:"Italia Oggi" del 19 ottobre 2009
18 ottobre 2009
Agevolazioni imprenditoria giovanile in Lombardia
Vediamo in sintesi le caratteristiche:
Beneficiari: nuove imprese, individuali e/o familiari e/o in forma societaria, iscritte al Registro imprese, Studi associati e Società professionali, in regime de minimis e costitute/i da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, con sede operativa attiva in Lombardia.
Nel caso di imprese costituite in forma societaria viene richiesto che i giovani, le donne ed i soggetti svantaggiati, presenti nella compagine societaria, detengano almeno i 2/3 delle quote del capitale sociale delle imprese.
Codice attività: PMI, codice attività Ateco 2007: C) Attività Manifatturiere; L) Attività immobiliari; M) Attività professionali, scientifiche e tecniche, M) 71 Attività degli Studi di Architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; M 71.2 . Attività degli studi d’ingegneria ed altri studi tecnici; N) Noleggio, Agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; Q 88.91 . Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili; S 96 . Altre attività di servizi alla persona.
Luogo di intervento: l’investimento dovrà essere effettuato in Lombardia.
Spese d’investimento:
Importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore ad € 30.000,00, per le ditte individuali e le Associazioni professionali;
Importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a € 150.000,00 per le forme societarie
società di persone e di capitali.
In entrambi i casi la spesa d’investimento non potrà superare l’80% dell’investimento ammissibile.
Forma del finanziamento: medio termine con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, con un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.
Il programma d’investimento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data del provvedimento
regionale di concessione dell’agevolazione.
Erogazione: 100% dell’importo ammesso, nella misura del 70% dalla Regione
Lombardia e del 30% con mezzi degli Istituti di Credito Convenzionati con Il Soggetto Gestore Finlombarda Spa
Modalità: il 50% del finanziamento subito dopo il provvedimento di approvazione della Regione Lombardia e dell’Istituto di Credito.
Il restante 50% a saldo dell’investimento effettuato, previa produzione di quanto in merito previsto dal bando
17 ottobre 2009
Modello 730
Le strade da percorrere per correggere un 730 sono diverse a seconda del tipo di errore e di chi l'ha commesso (Caf o professionista abilitato ovvero il contribuente stesso).
Quando il dichiarante verifica l'esistenza di errori commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale deve darne immediata comunicazione allo stesso, in modo da consentirgli di elaborare tempestivamente un modello 730 rettificativo, in sostituzione di quello precedentemente redatto.
Se invece il contribuente si accorge di non aver consegnato "tutte le carte" utili per la determinazione dell'imposta, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda se il nuovo calcolo comporta o meno una situazione di maggior favore.
Se la correzione dell'errore genera un minor credito o un maggior debito (ad esempio, si sono erroneamente indicati familiari a carico o ci si è dimenticati di inserire qualche reddito), si deve correre ai ripari utilizzando il modello Unico PF.
Il modello Unico correttivo presentato tempestivamente (la scadenza era fissata al 30 settembre) permetteva al contribuente, nel caso in cui dalla integrazione fosse emerso un importo a debito, di provvedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale e della sanzione in misura ridotta.
Per la presentazione di Unico integrativo, invece, c'è tempo fino al termine previsto per la presentazione del modello relativo all'anno successivo: anche in questo caso, se emerge un importo a debito, va effettuato il pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta.
È comunque consentito sanare gli errori commessi nel 730 attraverso la presentazione del modello Unico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, salvo l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La scadenza del 26 ottobre (quest'anno il 25, termine stabilito dalla legge, cade di domenica) riguarda invece il 730 integrativo, al quale è possibile far ricorso quando le modifiche da apportare comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata o riguardano i dati del sostituto d'imposta.
Può succedere, ad esempio, che il contribuente si accorge di non aver indicato, nel 730 originario, oneri deducibili o detrazioni, circostanza che ha determinato il pagamento di una maggiore imposta (o il riconoscimento di un credito inferiore) o anche di aver riportato dei dati sbagliati (non quelli del sostituto d'imposta) la cui correzione non incide sulla liquidazione delle imposte, che restano invariate. In questo caso, va presentato un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
Se invece ci si accorge di non aver fornito gli elementi utili per il riconoscimento del sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo errato), si può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella casella "730 integrativo" del frontespizio, riportando le stesse informazioni del 730 originario, ad eccezione di quelle indicate nel quadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".
Infine, nel caso "misto" (ossia errori od omissioni sia nei dati utili a identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia negli elementi da indicare nella dichiarazione la cui correzione comporta un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta uguale a quella determinata con il 730 originario), il contribuente può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nella casella "730 integrativo".
Il modello 730 integrativo va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l'assistenza sia stata prestata originariamente dal proprio sostituto d'imposta. Il contribuente deve produrre la documentazione relativa all'integrazione effettuata, per consentire il controllo di conformità. Se invece l'assistenza era stata prestata dal sostituto o da un diverso Caf (o professionista abilitato), occorre esibire tutta la documentazione.
Il sostituto d'imposta effettuerà il conguaglio derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Fonte:"Fiscoggi" del 16 ottobre 2009
15 ottobre 2009
Modello Eas enti associativi
- il termine di presentazione del modello slitta dal 30 ottobre al 15 dicembre 2009
- viene rafforzata l’attività di assistenza alla compilazione da parte degli uffici locali delle Entrate e dall’Agenzia per le Onlus, dal Forum e dalle Associazioni di categoria
- le associazioni iscritte in particolari registri o conosciute dalla Pubblica amministrazione potranno presentare una versione ridotta del modello.
Fonte:"Fiscoggi" del 15 ottobre 2009
13 ottobre 2009
Contratto preliminare di compravendita
Questo è il contenuto della decisione n. 22/02/09 emessa dalla Ctp di Vercelli, conforme a un orientamento della giurisprudenza tributaria che, a sua volta, rileva e assorbe il principio civilistico distintivo tra "contratto preliminare" e "contratto definitivo".
Il contenzioso era sorto a seguito del ricorso di un contribuente che contestava le imposte di registro, catastali, ipotecarie e di bollo - ritenute "di legge" dall'ufficio - relativamente a una scrittura privata di compravendita immobiliare sottoscritta dal ricorrente in qualità di parte acquirente.
L'ufficio Entrate di Vercelli, al momento della registrazione, riteneva "definitivo" l'atto a esso sottoposto, facendolo soggiacere a imposizione in misura "proporzionale".
Avverso l'operato dell'ufficio, il contribuente chiedeva il riconoscimento, in via giudiziale, del rimborso della maggiore somma versata rispetto a quella che sarebbe derivata dalla applicazione erariale in misura "fissa", legittima - secondo lo stesso ricorrente - in considerazione della natura "preliminare" del contratto.
Nell'ambito del contraddittorio instaurato, l'ufficio impositore ribadiva il carattere di "definitività" dell'accordo scritto e, a suffragio di tale conclusione, sottolineava sia l'intero pagamento del prezzo convenuto in favore dell'alienante sia la sinallagmatica soddisfazione del contraente-acquirente, che, in virtù della medesima convenzione, avrebbe potuto godere dell'immediato possesso del bene.
L'ufficio, nelle sue difese, indicava quale norma di riferimento l'articolo 1362 c.c., regolante l'interpretazione dei contratti, che impone all'interprete una lettura della scrittura privata alla luce della comune intenzione delle parti contraenti, prescindendo necessariamente dal nomen iuris attribuito al documento.
La Ctp di Vercelli, rigettando il ricorso, argomentava proprio come la distinzione tra contratto "preliminare" e "definitivo" debba essere conseguente a una indagine sulla "comune intenzione delle parti" non limitata "al senso letterale delle parole", così come disposto dall'articolo 1362 c.c.
Il giudice adito riteneva implicitamente assorbita ogni altra argomentazione dal riscontro dell'intero versamento del prezzo e dall'espressa previsione contrattuale sull'immediato possesso del bene da parte dell'acquirente.
Del resto, tale decisione appare conforme anche al testo di cui alla norma tributaria di riferimento , l'articolo 20 del Tur (Dpr 131/1986), che individua la tassazione negli elementi della "intrinseca natura" e degli "effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione" anche se non vi "corrisponda il titolo o la forma apparente", tant'è che la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 417/1992) e della Commissione tributaria centrale (decisione 778/1983, 6217/1990, 4977/1991, 5652/1991) hanno plasmato un orientamento costante, oggi confermato dalla commissione di merito.
Invero, premesso che la cessione di beni immobili richiede (ex articoli 1350 e 1351 c.c.) la forma scritta ad substantiam, la reale volontà delle parti non può che assumere un peso determinante nell'individuazione dell'uno o dell'altro tipo di contratto, stante il fatto che in quello "definitivo" le parti determinano direttamente il trasferimento del bene da un patrimonio all'altro, mentre in quello "preliminare" i sottoscrittori si obbligano a prestare il consenso in un momento successivo, pur con effetti conformi al negozio contenuto nello stesso contratto preliminare.
In tale contesto, ne discende anche che l'atto pubblico non determina l'effettiva proprietà, fatto che si realizza sin dalla sottoscrizione del contratto - appunto - "definitivo"; in effetti, l'intervento del rogito notarile - attenendo solo alle conseguenze relative alla trascrizione (articolo 2657 c.c.) e alla opponibilità a terzi (2643 e 2645 c.c.) - presuppone già il soggetto "proprietario" del bene, oggetto di convenzione, e conferisce, infatti, solo natura "pubblica" all'effetto dell'accordo.
Fonte: "Fiscoggi" del 13 ottobre 2009
12 ottobre 2009
Iva
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, relativa all'iscrizione a ruolo dell'Iva dichiarata per l'anno 1994 e non versata, ritenendola illegittima dal momento che la stessa non era stata preceduta dall'invito al pagamento di cui al citato articolo 60, sesto comma, del Dpr 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre il successivo gravame veniva accolto dai giudici di appello, con una pronuncia, come detto, poi cassata dalla Corte suprema.
La sentenza della Cassazione
L'ufficio lamentava l'erroneità della tesi dei giudici di appello, secondo cui - proprio in base alla disciplina del citato articolo 60 - la cartella di pagamento dovrebbe essere preceduta dall'emissione e dalla notificazione di un invito bonario di pagamento dei tributo, pena la sua illegittimità.
In realtà, continuava la difesa erariale, dal tenore della disposizione - che non commina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo nell'ipotesi di mancato invio dell'invito bonario - si evince chiaramente che l'unica funzione dell'invito, in essa menzionato, è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento del tributo dovuto, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale dello stesso e dei relativi interessi maturati.
In altri termini, il mancato invio dell'invito non rileva ai fini della legittimità dell'atto impugnato, né tantomeno sul potere dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente a ruolo 1'Iva esposta in dichiarazione e dovuta dal contribuente e, tuttavia, non versata, con i relativi interessi.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che "…in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633…..quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art. 44 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre…".
Tale principio costituisce un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (al riguardo, cfr, ex multis, Cassazione, sentenze 7160/2009 e 18022/2006).
Il quadro normativo di riferimento
Il sesto comma, seconda parte, dell'articolo 60 del Dpr 633/1972, nella versione vigente, dispone che "L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma".
Tuttavia, tale disposizione, ancorché come detto ancora vigente, costituisce una delle ipotesi di norma di fatto abrogata da successive disposizioni legislative, così come precisato dalla Cassazione nella pronuncia in commento.
Nello specifico, la norma abrogatrice dell'invito bonario è rappresentata dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 che, in vigore dal 1° luglio 1998, prevede - per le ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti - una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
Da ultimo, una brevissima riflessione. Non si comprende, infatti, la linea difensiva del contribuente, avallata in questo caso dai giudici di appello, laddove - nel dolersi del mancato ricevimento dell'invito in questione - di fatto chiede l'applicazione di una norma sanzionatoria più grave rispetto a quella effettivamente applicata.
Fonte: "Fiscoggi" del 12 ottobre 2009
11 ottobre 2009
Fondo Patrimoniale
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2009, ha confermato il sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza
Fonte: Tortelotti Fabrizio
10 ottobre 2009
Canone depurazione acqua
bocciate dalla sentenza 335/2008 della Corte costituzionale, i gestori del servizio idrico potranno mettere mano "in
via straordinaria" alle tariffe idriche. Il conto, però, potrà essere presentato solo agli utenti che al depuratore sono
collegati davvero, a cui il fatto di inquinare meno non porterà quindi alcun vantaggio.
Il meccanismo è scritto nero su bianco nel decreto sui rimborsi che il ministero dell'Ambiente ha firmato, e che ora
attende il via libera della Corte dei conti.
L'indennizzo non sarà automatico, ma scatterà dopo una «istanza documentata» da parte dell'utente, e potrà
riguardare solo le quote pagate negli ultimi cinque anni, oltre i quali scatta la prescrizione. A queste conclusioni il
provvedimento giunge richiamando la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti (che in qualche caso, tuttavia,
ha indicato anche termini di prescrizione più lunghi: si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 settembre). I rimborsi potranno
avvenire a rate (da pagare tutte entro il 1° ottobre 2014) e si potranno anche tradurre in sconti sulle nuove bollette;
a decidere le modalità sarà il gestore del servizio.
Il decreto, ultimo tassello mancante prima di far partire gli indennizzi ai circa 14 milioni di italiani scollegati dalla rete
di depurazione, divide i "creditori" in tre famiglie: chi abita in una zona dove l'impianto di depurazione non è
nemmeno in programma riceverà tutte le quote di depurazione pagate negli anni scorsi, mentre chi è servito da un
gestore che ha già avviato i progetti per i nuovi impianti si vedrà tagliare dagli indennizzi le risorse che il gestore ha
già speso per la programmazione. Dove l'impianto c'è ma non è ancora partito o si è rotto, infine, gli utenti si
vedranno restituire le quote pagate nel periodo di inattività del depuratore, sottratti però gli oneri sostenuti per farlo
partire o ripartire. Non spetta nulla, invece, a chi non è allacciato alla fognatura pubblica e provveda da sé alla
depurazione dei propri scarichi.
L'architettura disegnata nel provvedimento è la conseguenza diretta della legge 13/2009, che per evitare un colpo
troppo duro alle finanze dei gestori (e agli investimenti per i nuovi impianti), ha forzato un po' le maglie alla sentenza
della Consulta e ha stralciato dai rimborsi le somme già impegnate nella progettazione o nella realizzazione dei
depuratori. Sul punto, il decreto adotta una linea piuttosto rigida e permette di stralciare dai rimborsi solo i fondi
utilizzati per attività effettivamente avviate. In pratica, la semplice esistenza di un progetto non basta per alleggerire i
rimborsi, ma è indispensabile che sia avvenuto il pagamento. Per fissare bene i confini dello "sconto" ai gestori,
questi ultimi dovranno ricostruire il calendario delle attività di progettazione, realizzazione e completamento degli
impianti messe realmente in campo al 15 settembre scorso, data di pubblicazione in Gazzetta della sentenza 335
della Corte costituzionale. Tutte queste informazioni, poi, dovranno essere comunicate agli utenti attraverso le
bollette
Fonte:"Sole 24 ore.com" del 09 ottobre 2009
Scudo Fiscale
Lo scudo mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova in base alla quale il
contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero in violazione degli
obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale. Inoltre, l’emersione è
ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all’estero per il tramite di trust.
Sono alcune delle novità contenute nella circolare n. 43/E di oggi, disponibile sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it, con cui le Entrate dettano le istruzioni operative per
aderire alla procedura di emersione.
In particolare, l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo
accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul
monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009, in base
alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si
considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l’emersione
è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente,
ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta
persona, come nel caso dei trust.
Possibilità di accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono
in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo.
Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali,
nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.
Il testo della circolare n. 43/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia
Fonte:"Agenzia Entrate.it" del 09 ottobre 2009
08 ottobre 2009
Posta Elettronica Certificata
L' INPS mette a disposizione GRATUITAMENTE, una casella di Posta Elettronica Certificata.
Infatti i tre milioni di italiani che si sono registrati presso il sito dell’Inps, già gia in possesso del Pin, potranno beneficiare di una casella di Posta Elettronica Certificata gratuitamente.
Per ottenerla la procedura è semplice basta fare richiesta online utilizzando la funzione contenuta all’interno della sezione “Servizi al Cittadino” direttamente sul sito dell’INPS.
Dopodichè l’interessato si dovrà recare in uno qualunque degli uffici dell’INPS per effettuare il riconoscimento ed attivare il servizio.
Ricordiamo che la PEC, Posta elettronica certificata, consente lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione nonchè la certificazione con valore legale del messaggio inviato.
L’INPS icorda che è possibile recedere dal servizio di PEC in qualunque momento
Fonte: "Inps.it"
Sanatoria Colf e Badanti
Il ministero del Lavoro, con nota protocollo 400/C/2009/12319, chiarisce che per uscire dal territorio nazionale e farvi rientro gli stranieri, al posto della ricevuta postale che attesta la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, non possono esibire agli Uffici di Polizia di Frontiera la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione attestante la presentazione telematica della domanda di emersione del lavoro irregolare di "colf" e "badanti".
Infatti, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non è assimilabile, fino al completamento delle procedure di emersione, a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto di ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
Più precisamente si spiega che a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione
Fonte:"Italia Oggi" del 08 ottobre 2009
Acquisto immobiliare
Dalla Direzione Regionale della Lombardia, con la circolare n. 2009/80992 del 22 settembre
2009, è arrivato un orientamento teso a omogeneizzare il comportamento degli uffici
dell’agenzia delle Entrate in tema di tassazione con l’agevolazione prima casa del trasferimento
degli atti di compravendita imponibili a Iva e aventi per oggetto una pluralità di pertinenze. La
circolare afferma che nel caso di vendita di un appartamento e di due autorimesse: 1) si applica
l’Iva al 4% sul valore imponibile dell’appartamento e della prima autorimessa; 2) si applica l’Iva
al 10% sul valore imponibile della seconda autorimessa; 3) si applica una sola imposta fissa di
registro di 168 euro; 4) si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale
dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento dell’abitazione e della prima autorimessa;
5) si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale dell’importo di 168 euro
ciascuna, per il trasferimento delle autorimesse ulteriori rispetto alla prima
Fonte:"Sole 24 ore" del 08 ottobre 2009
07 ottobre 2009
Diritto Fallimentare
La Suprema Corte, infatti, ha ridotto il concetto di bancarotta introducendo delle rigidità evidenti al dolo richiesto per prevedere la punibilità di un soggetto.
Il caso in esame riguarda un imprenditore di una società in nome collettivo fallita che, in accordo con i soci, aveva prelevato denaro dalla società, emettendo fatture non annotate in contabilità. A parere della Corte, dalle motivazioni presentate nella sentenza impugnata (Tribunale di Trieste), non si desume uno studio approfondito della condotta dell'imprenditore. Tale esame sarebbe stato necessario per accertare sia le eventuali irregolarità dei prelievi effettuati, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato a causa dell'eccessivo tempo trascorso tra le azioni compiute dall'imprenditore, considerate non lecite, e il tempo trascorso fino alla dichiarazione di fallimento. Il reato considerato, infatti, risale al 1992 mentre la dichiarazione di fallimento è avvenuta nel 1998.
Fonte: "Il Sole 24 ore.com" del 07 ottobre 2009
Lavoro autonomo
E' la "diagnosi" fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 254/E del 29 settembre, a un'Azienda ospedaliera universitaria che ha autorizzato gli specializzandi a svolgere attività intramuraria. Ciò perché la libera professione è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa che si applica ai dipendenti.
In particolare, il policlinico universitario ricorda che la possibilità di esercitare l'attività intramoenia è stata espressamente riconosciuta ai medici in formazione specialistica dal decreto legislativo 368/19999 che, all'articolo 40, recita: "L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria".
A differenza dei medici del Ssn, però, gli specializzandi non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'ospedale universitario presso cui prestano attività. Il loro contratto è infatti finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali specialistiche e "non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi enti".
Inoltre, tornando al caso in questione, il contratto di formazione non viene stipulato con l'Azienda ospedaliera ma con un soggetto giuridico diverso - l'Università - che corrisponde agli specializzandi il trattamento economico spettante, che non è non soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Ciò posto, l'istante chiede di sapere qual è il corretto trattamento fiscale che si applica ai compensi per l'attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica: vanno tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo?
Nessun dubbio per i tecnici delle Entrate. L'articolo 50 del Tuir, comma 1, lettera e), spiega l'Agenzia, qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro di lavoro dipendente i compensi relativi a prestazioni rese in intramoenia, anche se definiti di tipo "libero professionale", se resi nel rispetto della relativa disciplina amministrativa (articolo 72 della legge 448/1998).
Posto che la disciplina applicabile ai dipendenti regola, con le stesse modalità, anche l'attività esercitata dagli specializzandi, i compensi percepiti da questi ultimi sono sicuramente da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e soggetti a tassazione come tali.
Neanche la circostanza che il contratto di formazione sia stipulato con un soggetto giuridico diverso rispetto al policlinico universitario, vale infatti a ricondurre i compensi in questione nel reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir).
Fonte: "Fiscoggi" del 30 settembre 2009
06 ottobre 2009
Detrazione 55%
Con Decreto del Ministero delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2009, (in vigore dall’11 ottobre 2009) sono state disposte semplificazioni per gli incentivi fiscali per il risparmio energetico (detrazione 55%).
Tra le altre:
- Si conferma l’incumulabilità tra la detrazione 55% ed il premio previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
- è vietato il cumulo tra bonus 55% ed il conto energia per chi installa impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori riportata nella relazione per il contenimento consumi da presentare al Comune;
- la certificazione di “trasmittanza termica” delle finestre non richiede più l'allegazione della certificazione dei singoli componenti degli infissi;
- le pratiche inerenti i pannelli solari (in autocostruzioni) non devono più essere corredate da certificazione del vetro
CUD 2010
Al via la stagione dei modelli 2010.
In rete bozza e istruzioni del Cud
Anche per la bozza del Cud - così come è avvenuto per la circolare sull'emersione delle attività detenute all'estero - è stato attivato, sul sito dell'Agenzia, un forum aperto a proposte e suggerimenti dei contribuenti.
Ecco le principali novità presenti nell'edizione di quest'anno.
Bonus famiglia
Nella nuova sezione "Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti" (punto 276) andrà indicato l'ammontare del cosiddetto bonus famiglia, introdotto dall'articolo 1 del Dl 185/2008.
Premi di produttività
La sezione "Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni" (punti da 77 a 81) è stata ridenominata "Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro". In particolare, l'articolo 5 del Dl 185/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 2 del 2009, ha prorogato la disposizione secondo la quale le somme erogate per incrementare la produttività del lavoro sono soggette a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%, entro il limite complessivo di 6mila euro lordi. Possono fruire dell'imposta sostitutiva esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore, nel 2008, a 35mila euro. L'agevolazione non è stata prorogata per le somme erogate per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare.
Comparto sicurezza
Il Dl 185/2008 (articolo 4, comma 3) ha introdotto in via sperimentale per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, con reddito complessivo di lavoro dipendente, nel 2008, non superiore a 35mila euro, una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sul trattamento economico accessorio. Per questa ragione sono stati predisposti tre nuovi campi nella sezione "Altri dati": punto 40-bis per indicare la detrazione fruita, per un importo massimo di 134 euro; punto 40-ter per segnalare il trattamento accessorio erogato e punto 40-quater per indicare l'imposta lorda, calcolata sulla base del trattamento economico accessorio percepito.
Lavoratori prima occupazione
I punti 47 e 47-bis (introdotto quest'anno) sono dedicati all'indicazione dei contributi versati dai lavoratori di primo impiego per le forme pensionistiche complementari. In particolare, il punto 47 si riferisce ai contributi versati nell'anno d'imposta certificati dal Cud; il 47-bis, invece, denominato "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione versati in anni precedenti" indica le somme effettivamente versate nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Abruzzo
Nella parte A dei dati generali, nel punto 11, "Eventi eccezionali", il codice 3 si riferisce ai contribuenti residenti al 6 aprile 2009 nei comuni della provincia dell'Aquila colpiti dal sisma e per i quali sono stati sospesi, dalla stessa data fino al 30 novembre di quest'anno, i termini per gli adempimenti fiscali. E' stato, invece, ripristinato l'obbligo di versamento delle imposte per i contribuenti residenti al 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e Foggia danneggiati dal terremoto.
Altre novità
Tra i nuovi campi introdotti nel Cud di quest'anno, anche i punti 33-bis e 38-bis, dove indicare, in modo distinto e autonomo, il credito per famiglie numerose e quello per canoni di locazione recuperati in sede di conguaglio. Tali somme, nel Cud 2009, erano inserite all'interno del punto 5 e, nel campo 55, andava indicato il codice C, che, di conseguenza, è stato eliminato.
Al punto 9 della parte A contenente i dati generali è stato introdotto il campo "Data prima occupazione", che permette ai sostituti d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia più rapporti di lavoro, di acquisire maggiori informazioni sulla sua posizione attraverso la consultazione del Cud rilasciato dai precedenti datori di lavoro e di calcolare i maggiori contributi previdenziali che è possibile attribuire ai lavoratori al primo impiego per la partecipazione a forme di previdenza complementare.
La tabella A, infine, contenente la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, è stata aggiornata in base alla proroga disposta dalla Finanziaria 2009 per le agevolazioni riguardanti le spese sostenute: per l'autoaggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole anche non di ruolo con incarico annuale, per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale
Fonte:"Fiscoggi" del 06 ottobre 2009
05 ottobre 2009
Tia
Tributi.
Il giudice di pace di Venezia impone di restituire l'Iva a un cittadino
Arrivano i primi via libera giurisprudenziali per i rimborsi dell'Iva pagata sulla Tia dopo la pronuncia della Corte costituzionale (la 238/2009) che ha sancito la natura tributaria della tariffa. Il giudice di pace di Venezia ha imposto alla Veritas, la società che gestisce il servizio nel capoluogo veneto, di pagare 67,36 euro più 230 euro di spese di procedura, creando un precedente che potrà essere seguito da molti. Anche per questo al ministero dell'Economia sono cominciati i lavori per «arrivare il più rapidamente possibile a una definizione della problematica» e fermare la valanga economica che si può scatenare, come ha assicurato il governo nei giorni scorsi in risposta a un'interrogazione parlamentare. Ma il fronte aperto dalla Consulta non è l'unico su cui la Tia attende soluzioni dal governo, perché il cambio d'anno riapre il consueto balletto del passaggio da tassa a tariffa, con qualche difficoltà in più.
Fonte:"Il Sole 24 ore" del 05 ottobre 2009
Accertamento sintetico
Controlli incrociati tra dichiarazioni dei redditi e disponibilità di beni rivelatori di capacità contributiva
L'obiettivo è utilizzare tale metodologia per comprendere se il tenore di vita del contribuente è congruo rispetto ai redditi dichiarati.
L'articolo 38 del Dpr 600/1973, pur essendo rimasto sostanzialmente invariato dal 1974, garantisce un'applicazione pratica sempre al passo con i tempi.
Infatti, sono in corso "acquisizioni informative realizzate dagli Uffici mediante specifiche "campagne" esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili "di lusso" effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, wellness center, tour operator, e così via)" (circolare n. 13/2009).
L'utilizzo di tali indici, rivelatori di agiatezza, anche diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale del 1992, è legittimo proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Dm, che prevede la facoltà per gli uffici di utilizzare, per la determinazione sintetica del reddito complessivo, anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli espressamente previsti dallo stesso decreto. In altre parole, l'elenco dei beni rivelatori della reale capacità contributiva non è tassativo, attesa la possibilità per l'ufficio di individuarne diversi rispetto a quelli previsti dalla tabella del Dm. In tal caso, agli uffici è affidata la valutazione dei predetti elementi al fine di determinare il reddito presunto.
Pacifica è la considerazione di poter effettuare l'accertamento anche basandosi su un unico bene indice: la disponibilità, ad esempio, di una vettura di lusso o di una villa segnalano un tenore di vita che può essere in contrasto con i redditi dichiarati. E' quindi sufficiente un solo fatto noto, dimostrativo di agiatezza, a far presumere il fatto ignoto ossia la reale capacità contributiva (tra le altre, Cassazione 12671/2005).
E' indubbio che il contribuente non possa discutere sulla quantificazione del reddito collegato al bene indice di cui ha la disponibilità (Cassazione 14665/06).
Al riguardo, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che la disponibilità dei beni indici rappresenta "una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva….il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva" (Cassazione 12187/2009). Il giudice di merito può solo valutare la idoneità della prova offerta dal contribuente a superare la presunzione legale posta dalla norma a favore dell'organo accertatore.
Quanto al dibattito sulla consecutività dei due periodi di imposta in cui è presente lo scostamento del 25% tra reddito calcolato e reddito dichiarato, i supremi Giudici hanno recentemente interpretato in modo rigorosamente letterale l'articolo 38, ritenendo che dalla norma non può dedursi che i due periodi di imposta debbano necessariamente essere consecutivi né "anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta" (Cassazione 237/2009).
In effetti, la disposizione normativa condiziona l'accertamento sintetico alla sola esistenza di uno scostamento nella misura del 25% per due annualità, senza nulla prescrivere circa la consecutività delle predette annualità.
Piuttosto è da tener presente che l'obiettivo del legislatore è quello di determinare la reale capacità contributiva del soggetto ed è per questo che la circolare 13/2009 sottolinea che "l'estensione ad una pluralità di anni d'imposta contigui consentirà di predisporre più articolate argomentazioni di prova in ordine agli effetti economico patrimoniali degli investimenti e dei disinvestimenti in rapporto alle spese "d'esercizio" e, soprattutto, ai fini della dimostrazione di un eventuale poco plausibile sottodimensionamento sistematico dei redditi complessivi dichiarati nel corso degli anni".
E' evidente che la notifica di accertamenti per anni d'imposta contigui rende la pretesa tributaria maggiormente ragionevole ovvero dotata di maggiore forza probatoria. In effetti, analisi estese su un arco temporale più ampio consentono di escludere da accertamento posizioni per le quali i redditi dichiarati, apparentemente non congrui in relazione alle spese sostenute, sono in realtà, influenzati da situazioni contingenti, piuttosto che da perduranti e sistematici comportamenti evasivi.
Tra le possibilità di difesa del contribuente vi è quella di dimostrare che non si ha la disponibilità del bene indice o che le relative spese di mantenimento sono sostenute da altri soggetti del nucleo familiare (Cassazione 8738/2002).
Naturalmente, per evitare la notifica dell'accertamento, la dimostrazione deve essere rigorosa e consistere in documentazione adeguata. Spetta, infatti, al contribuente provare di non aver prodotto il reddito che il fisco presume sia stato sottratto a tassazione. A tal fine sarà utile che il contribuente conservi la documentazione comprovante i propri disinvestimenti e quelli del nucleo familiare: ad esempio, se ha acquistato un immobile nel 2008 non basta produrre agli uffici la documentazione relativa al disinvestimento di un titolo avvenuto nel 2008, ma è necessario dimostrare che anche negli anni precedenti si era in possesso di tali somme.
Non sfugge ad accertamento sintetico neanche l'imprenditore agricolo che manifesti una capacità contributiva ulteriore rispetto a quella desumibile dai redditi agrari dichiarati (cfr Corte costituzionale 377/1995, Cassazione 27474/2008 e 10385/2009).
Del resto, come correttamente osservato dai Giudici supremi, "se così non fosse, basterebbe al contribuente che dispone di più fonti di reddito dichiarare il solo reddito fondiario per vedersi esentato da ulteriori accertamenti in ordine alle altre voci di reddito" (Cassazione 9505/2009).
In tali occasioni, al fine di verificare l'esistenza dello scostamento legittimante l'accertamento, si potrà efficacemente far riferimento ai dati Iva (volume d'affari e acquisti), maggiormente espressivi della reale capacità di spesa.
Non vi sono dubbi sull'applicazione anche retroattiva dei decreti di aggiornamento degli indici del redditometro. Tali disposizioni, infatti, emanate ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/73, assumono la natura di norme procedimentali (cfr Cassazione 19252/2005 e 328/2006), che attuano la norma primaria e, in quanto tali, possono essere applicate a tutte le annualità ancora accertabili.
In tal senso, depone il fatto che la norma stessa regolamenta il potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria incidendo sulla disposizione di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973, contenuta proprio nel decreto che disciplina i poteri e le modalità di accertamento.
L'utilizzo di tale strumento non risulta condizionato, quindi, da alcun limite temporale, trovando applicazione anche per gli anni pregressi alla emanazione dei decreti di aggiornamento (Cassazione 19403/2005).
In altri termini, si ritiene che l'utilizzo dei beni indici di capacità contributiva non si risolve nella determinazione di una nuova e diversa modalità di quantificazione del reddito, quanto piuttosto in uno strumento assegnato all'ufficio al fine di individuare il reddito realmente percepito addossando ai contribuenti l'onere della "prova contraria". Del resto, la Corte costituzionale (sentenza 297/2004) ha chiarito che "nessun vulnus costituzionale può ravvisarsi nella scelta di un regolamento del Ministro delle finanze" essendo stata rispettata la riserva di legge relativa "in quanto l'art. 38 stabilisce che il regolamento deve prendere in considerazione elementi e circostanze di fatto certi" fissando "delle linee direttive a cui si deve attenere l'accertamento compiuto tramite regolamento perchè lo stesso sia valido (deve scostarsi di almeno un quarto da quanto dichiarato per almeno due periodi imposta), con salvezza della prova contraria del contribuente".
D'altronde "l'aspettativa di una maggiore probabilità di sottrarsi alla scoperta di irregolarità o infrazioni non integra un diritto tutelabile, e, quindi, può essere vanificata dalla legge sopraggiunta che renda più ampi ed efficaci gli interventi degli organi preposti a detta scoperta" (Cassazione 1728/1999).
Coerentemente con la ratio ispiratrice dell'accertamento sintetico e con il procedimento di determinazione dello stesso, che partendo dalla spesa risale al reddito, quello accertato sinteticamente costituisce reddito disponibile (rectius: reddito complessivo netto) dal quale non sono deducibili, per espressa previsione normativa (articolo 38, comma 7, del Dpr 600/1973), gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir. Conseguentemente, al fine di accertare l'esistenza dello scostamento del 25%, il reddito sintetico va confrontato con il reddito imponibile dichiarato dal contribuente, onde procedere a un esame di grandezze omogenee.
Fonte: "Fiscoggi" del 05/10/2009
03 ottobre 2009
Paradisi Fiscali
In arrivo l'autovelox fiscale
contro l'evasione internazionale

Commissionato dalla Guardia di finanza, questo strumento sarà impiegato lungo il percorso alpino svizzero (Ponte Chiasso) e ai confini con la Repubblica di San Marino.
Finalità
Obiettivo principale dell'autovelox fiscale è quello di bloccare i soggetti che muovono all'estero denaro o altri titoli e beni di rilevante valore, facilmente trasportabili negli autoveicoli.
In verità, questo tipo di controllo, da tempo, è utilizzato nelle aree meridionali della penisola al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio del danaro sporco da parte delle organizzazioni criminali. Ora viene esteso nelle zone di confine del nord dove maggiore sarebbe il pericolo di trasferimenti fraudolenti via terra di denaro e titoli da e per il Paese.
Le indagini con il super autovelox
Le indagini antievasione internazionale comprendono diverse tecnologie. Accanto alle tradizionali telecamere, termocamere e lettori a infrarossi, il nuovo occhio elettronico (super autovelox) è in grado di eseguire in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, una particolare rilevazione.
Il nuovo sistema di misurazione e rivelamento tecnologico, infatti, viene installato sulle unità mobili delle Fiamme gialle in grado di spostarsi rapidamente da una zona all'altra in base alle esigenze, ai piani e alle strategie di verifica (giocando anche sull'effetto sorpresa).
Tale strumento, utilizzato da personale altamente qualificato, consente (nel rispetto della privacy) di riprendere i numeri di targa di tutti i veicoli transitanti presso una determinata area stradale.
In particolare, l'autovelox sarà collocato in modo tale da fotografare, esclusivamente, le targhe sospette e non i conducenti dei mezzi monitorati (che saranno informati con una particolare segnaletica), mentre l'apparecchiatura (nonostante possa registrare quantità illimitate di dati) conserverà le immagini nel proprio hard disk, e per scopi solo operativi, limitatamente per 15 giorni.
Con questo sistema, verrà costituito un database di "auto indiziate" verso le quali la Guardia di finanza potrà effettuare una vera e propria ispezione, che potrà essere eseguita sia nel momento in cui il veicolo transita in dogana che fuori dalle zone doganali.
Un apposito software, poi, elabora l'immagine fotografata trasformandola in file digitale e tale informazione viene incrociata con altre banche dati come, ad esempio, quelle dell'Anagrafe tributaria e della motorizzazione o delle altre forze dell'ordine.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative, che conseguono al ritrovamento di ingenti somme di denaro o altri mezzi di pagamento non tracciabili per un valore uguale o superiore a 10mila euro varia da un minimo di 300 euro fino al 40% dell'importo che è stato trasferito, o che si tenta di trasferire, in eccedenza della soglia (franchigia) di 10mila euro.
Infine, chi verrà scoperto sarà sottoposto a indagini antiriciclaggio tese a verificare l'eventuale provenienza del denaro da reati tipici della criminalità organizzata, come racket e usura.
Affitto telematico
L’affitto corre on line e regala
269mila giorni ai web-contribuenti
Oggi, con un'unica rapida operazione, è possibile registrare i contratti e versare le imposte dovute. Prima, tra ufficio e banca si era costretti a ben quattro passaggi. Dunque, è nel risparmio di tempo, nella semplicità, nello snellimento delle procedure e nell'assenza quasi assoluta di errori, che poggia il successo d'un servizio elaborato e gestito, a partire dal 2001, dall'agenzia delle Entrate cui l'esordio, da gennaio di quest'anno, del nuovo prodotto chiamato Locazioni Web ha trasmesso un impulso decisivo, sul piano del risparmio sia dei tempi sia della carta, avvicinando ulteriormente l'obiettivo zero-carta.
I numeri del successo degli affitti on line: oltre 160 operazioni al minuto valgon bene 269mila giorni liberi da file e da code - Passato dal periodo d'esordio a quello dell'adolescenza ed ora entrato in una fase di piena maturità, questo innovativo servizio, che consente la registrazione telematica dei contratti di locazione, garantisce oggi la definizione in tempi rapidi di tutte le operazioni relative al rinnovo e alla sottoscrizione, con i relativi versamenti, di circa 160 affitti al minuto, con il corollario delle relative operazioni di cornice, tra le quali, per esempio, versamenti e rinnovi. Un trend questo, segnato da un vero e proprio boom del servizio di registrazione telematica delle locazioni che, spinto dall'utilizzo del nuovo prodotto Locazioni Web, complessivamente dal 2001 ad oggi ha oltrepassato il numero di 6 milioni, 6.468.053 per l'esattezza. Considerando i giorni e i minuti si potrebbe dire che gli affitti che viaggiano on line e che risultano definiti con un unico click del mouse, con il corollario dell'ampia documentazione che li segue e precede, non hanno mai sosta, dato che ne vengono registrati, con tutte le operazioni connesse, circa 1.900 al dì e 160 al minuto. In pratica, quasi 3 al secondo, con il risultato che file, code e lunghe attese si sono drasticamente ridotte, sottraendo alle agende della burocrazia e restituendo ai tempi delle persone - contribuenti, operatori e professionisti - oltre 269mila giorni di maggiori disponibilità da reinserire nei propri calendari e nelle rispettive agende personali, incluse quelle riservate al tempo libero. Questo considerando un risparmio medio di un'ora, peraltro una stima minima rispetto ai tempi potenzialmente riconducibili a risparmio, derivante da ogni singola operazione gestita e condotta on line, evitando quindi i passaggi rituali presso uffici, desk e sportelli, una sorta di pellegrinaggio votato tradizionalmente alle lunghe file e alle attese.
- creare e stampare il testo del contratto, utilizzando schemi prestabiliti e adattabili alle proprie esigenze
- calcolare, senza errori, le imposte dovute
- registrare l'atto con la trasmissione telematica del file e pagare in totale sicurezza le imposte dovute
- provvedere, sempre online, a pagare le imposte per le annualità di affitto successive alla prima, per le risoluzioni, le proroghe e le cessioni dei contratti in essere.
Le modalità di pagamento - In particolare, le modalità di pagamento sono tre: addebito da parte del contribuente sul proprio conto corrente, addebito da parte dell'intermediario sul conto corrente del contribuente e addebito da parte dell'intermediario sul proprio conto corrente.
